55% Detrazione Agenzia Entrate

Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 6 maggio 2009 Protocollo n. 57639

 

Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’ENEA.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsto dall’art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
1.1. Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1.2. Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
1.3. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
1.4. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta.
1.6. Il modello non deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
2. Modalità e termini per la presentazione telematica del modello di comunicazione.
2.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento.
2.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
2.3. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente provvedimento, è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.
3.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
4. Termini e modalità di comunicazione dei dati in possesso dell’ENEA all’Agenzia delle entrate
4.1. Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, trasmette per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007:
a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
b) dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
c) interventi eseguiti sull’immobile secondo le tipologie previste dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) data inizio lavori;
e) data fine lavori;
f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d’imposta;
i) costo delle spese professionali, ove previsto; dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l’attestato di
j) certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.
4.2. Nell’ipotesi in cui siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile i dati di cui alle lettere da f) a i) del precedente punto devono essere specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione.
4.3. Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui al punto 4.1. sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2009.
Motivazioni
L’articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede l’invio di un’apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Il nuovo adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento.
Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta.
Il provvedimento dispone che la presentazione del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalità telematica.
In ottemperanza al citato articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede anche l’obbligo di comunicazione dei dati in possesso dell’ENEA all’Agenzia delle entrate, il presente provvedimento individua i termini, le modalità e il contenuto di detta comunicazione.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

 
Roma, 6 maggio 2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

Fonte: Agenzia delle Entrate


 

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