A chi spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria? Requisiti, modalità richiesta ed ammontare

Il lavoratore che perde il posto di lavoro a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, può aver diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, se possiede 52 settimane di contributi versati all’Inps e 2 anni di assicurazione. L’assegno spetta da 8 a 12 mesi per il 60 o 40% della retribuzione media. Vediamo tutti i requisiti necessari.

Una delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dell’Inps è l’indennità di disoccupazione. Questa indennità (che dal 2013 diventerà Aspi, Assicurazione sociale per l’impiego) interviene nei casi di perdita del posto di lavoro. Ha lo scopo di garantire al lavoratore che perde l’occupazione un trattamento economico sostitutivo della retribuzione, dello stipendio, che riduca gli effetti negativi della disoccupazione e contemporaneamente assicuri al lavoratore la copertura contributiva necessaria per il raggiungimento del requisito pensionistico.

L’intervento dell’Inps contro la disoccupazione involontaria, perché tale deve essere per il diritto alla prestazione, consente al lavoratore non solo di ricevere un sostengo al proprio reddito ma anche l’accredito di contributi figurativi, utili per la pensione, per tutto il periodo di percezione dell’assegno. Per ottenere tale indennità sono necessari alcuni requisiti. Vediamo tutti gli aspetti.

 

A chi spetta l’indennità di disoccupazione ed i lavoratori esclusi

L’indennità di disoccupazione ordinaria (che dal 2013 diventerà Assicurazione sociale per l’impiego) spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria che abbiano concluso il rapporto di lavoro per motivi non imputabili alla propria volontà. Più precisamente ai seguenti lavoratori:

-       lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;

-       lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;

-       lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno ” non stagionale”;

-       lavoratori licenziati a seguito di un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento;

-       lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro (dimissioni) per “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro” anche qualora il licenziamento avvenga per risoluzione consensuale;

-       lavoratori sospesi per mancanza di lavoro (per un massimo di 90 giornate).

Dimissioni e indennità di disoccupazione. L’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, ma anche quella agricola o con requisiti ridotti, non è riconosciuta nel caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore. E’ però riconosciuta nei casi di dimissioni volontarie per giusta causa da parte del lavoratore, ossia quando la dimissione è causata dai seguenti eventi: mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro; spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico. Per maggiori informazioni vediamo dimissioni e indennità di disoccupazione (o Assicurazione Sociale per l’Impiego ASPI).

Doppio lavoro e indennità di disoccupazione. Il lavoratore occupato contemporaneamente presso due datori di lavoro, quando sia rimasto disoccupato a seguito della cessazione di una delle due occupazioni, può essere ammesso all’indennità di disoccupazione allorché questa intervenga nell’attività che costituisce la sua principale risorsa economica.

Indennità di disoccupazione e risoluzione consensuale. I lavoratori che cessano il rapporto di lavoro con la risoluzione consensuale hanno diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione quando la risoluzione sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessazione dell’azienda e trasferimento ad altra sede della stessa azienda. Le variazioni sono considerate notevoli quando la sede di destinazione dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero si trova in un luogo raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto.

Lavoratori esclusi: a chi non spetta. L’indennità di disoccupazione con requisiti normali non spetta invece nei seguenti casi:

-       ai lavoratori che non abbiano provveduto a fornire ai Centri per l’impiego la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa (uno dei requisiti di cui parleremo);

-       agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;

-       ai lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;

-       ai lavoratori autonomi;

-       ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR n. 602 del 1970;

-       ai soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge n. 250 del 1958;

-       ai soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;

-       ai caratisti, agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;

-       agli apprendisti (licenziati entro il 31/12/2008);

-       ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;

-       ai lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

-       Ai lavoratori che si dimettono volontariamente, con le eccezioni di cui abbiamo parlato sopra.

Lavoratori a tempo parziale di tipo verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale (esempio lavoro il lunedì, mercoledì e venerdì, martedì e giovedì no), nei periodi di mancata prestazione lavorativa. La Cassazione ha stabilito che la stipula di un contratto part-time verticale dipende dalla volontà del lavoratore e quindi non si è in presenza di disoccupazione involontaria. Quindi nei periodi di inattività non spetta l’indennità di disoccupazione.

 

Requisiti per l’indennità: 2 anni di anzianità e 52 settimane nel biennio

Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione è necessario che tutti i requisiti previsti siano soddisfatti. I requisiti sono:

-       Anzianità assicurativa minima di 2 anni;

-       Requisito contributivo di 52 settimane nel biennio precedente;

-       Capacità lavorativa e disponibilità resa al Centro per l’impiego.

52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio ed una settimana precedente. Pe poter beneficiare della prestazione, il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di contributi versati più un contributo settimanale versato 2 anni o più, prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (anzianità contributiva più requisito contributivo). Più precisamente il lavoratore deve avere far valere almeno 52 settimane di anzianità assicurativa (pari ad un anno) nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Esempio: considerando un rapporto di lavoro concluso il 31/10/2012, il biennio di riferimento sarà dal 1/11/2010 al 31/10/2012, quindi per soddisfare il requisito contributivo, i 52 contributi dovranno risultare versati durantequesto periodo. Se in questo periodo dovesse risultare della contribuzione non utile, quest’ultima permetterà la retrodatazione del biennio.  Per coloro che non sono in possesso di 52 settimane, bastano 78 giorni di lavoro per poter richiedere l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (Mini-Aspi dal 2013).

La dichiarazione al Centro per l’Impiego. Ulteriore requisito è rappresentato dalla dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento dell’attività lavorativa che il lavoratore deve fornire ai Centri per l’impiego. Senza la presentazione di questa dichiarazione, da allegare alla domanda da presentare all’Inps, l’ente previdenziale rigetta la domanda, non autorizza il pagamento dell’indennità di disoccupazione. Praticamente è necessario che il lavoratore si trovi nella condizione di “disoccupato in cerca di occupazione”. E a tal fine è indispensabile che venga resa la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Non solo, è un requisito anche la capacità lavorativa. In sostanza, per poter erogare la prestazione di disoccupazione è necessario che il lavoratore abbia una pur residua capacità lavorativa, infatti nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto) per malattia , infortunio o invalidità, il requisito della capacità lavorativa, deve essere comprovato mediante presentazione di certificazione medica contenente le date di inizio e fine della malattia, ecc., nonché la data di riacquisto della capacità lavorativa stessa, data da cui decorrerà l’eventuale diritto all’indennità.

Quali sono i contributi utili per le 52 settimane. Affinché possa essere considerato utile il contributo settimanale è necessario che la retribuzione media settimanale percepita dal lavoratore sia pari o superiore ad un importo minimo prestabilito. Questo importo minimo prestabilito è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ogni anno. Il trattamento minimo di pensione per il 2012 è pari a 481 euro.

Pertanto se dividendo la retribuzione del lavoratore per il numero di contributi settimanali versati, l’importo medio settimanale calcolato sarà pari o superiore al 45% del trattamento minimo di pensione a gennaio dell’anno di riferimento, le settimane contributive saranno interamente accreditabili. Nel caso in cui questo minimale non venisse raggiunto, il numero dei contributi massimi accreditabili ai fini della disoccupazione, sarà calcolato dividendo la retribuzione imponibile annua per il minimale settimanale.

Anno mobile: 365 giorni per la successiva indennità. Qualora un lavoratore percepisca l’intera indennità di disoccupazione spettante, venga successivamente assunto per un breve periodo e poi licenziato, pur sussistendo i requisiti amministrativi questo non potrà beneficiare di un’altra indennità se non a distanza di un anno dalla decorrenza della precedente prestazione. L’anno mobile è quel periodo di tempo, della durata di 365 giorni, che decorre dalla data di inizio della disoccupazione indennizzata.

Esempio: Poniamo che un lavoratore che non abbia superato i 50 anni di età, acquisisca il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 10/3/2012, potrà godere nell’arco dell’anno mobile, cioè dal 10/3/2012 al 9/3/2013 di un massimo di 240 giorni (8 mesi) di disoccupazione, cioè una sola indennità per intero. Potrebbe infatti verificarsi che il suddetto lavoratore finito di beneficiare dell’intera indennità dal 10/3/2012 al 9/11/2012, venga riassunto il 12/11/2012, lavori per circa 2 mesi sino al 10/1/2013, e successivamente riproponga domanda per ottenere una ulteriore indennità di disoccupazione.

Qualora sussistano i requisiti per accogliere questa ulteriore domanda, (anzianità contributiva, contribuzione nel biennio, ecc.) la domanda dovrà essere accolta, ma l’erogazione della prestazione non potrà avvenire prima del 10/3/2013, cioè a distanza di un anno dalla prima prestazione completamente goduta, cioè dopo l’anno mobile dalla precedente domanda. E’ evidente che per beneficiare della prestazione il lavoratore dovrà restare ininterrottamente disoccupato dopo la presentazione della domanda.

Durata, calcolo dell’importo e massimale dell’indennità di disoccupazione

La durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione è pari a:

-       8 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni;

-       12 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni.

Compimento dei 50 anni durante l’indennità di disoccupazione. L’età da prendere in considerazione per la determinazione della durata è quella posseduta dal lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, pertanto il compimento dei 50 anni di età nel corso del trattamento di disoccupazione non ha effetti sullo stesso. Lo ha stabilito l’Inps con un messaggio del 2008. L’Inps, come abbiamo detto, riconosce la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento.

Calcolo dell’importo. L’indennità viene corrisposta nelle seguenti misure:

-       Nei primi 6 mesi è pari al 60% della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

-       Nei successivi 2 mesi è pari al 50% della stessa;

-       Per gli ulteriori mesi è pari al 40% della retribuzione media, sempre degli ultimi tre mesi di lavoro.

Dal 2013 tali percentuali cambieranno, essendo stata introdotta l’Assicurazione sociale per l’impiego, e con l’abrogazione dell’indennità di disoccupazione, ivi compreso quella con requisiti ridotti.

Il massimale per il 2012. L’indennità di disoccupazione, così calcolata, viene corrisposta nella misura entro un massimale mensile pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni, in relazione alla retribuzione mensile del lavoratore. Il massimale dell’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2012 è pari a 1.119,32 euro lordi.

Assegno speciale natalizio. A favore di cloro che usufruiscono dell’indennità, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre di ogni anno è corrisposto, oltre all’indennità, un assegno speciale di importo pari a 6 giorni di disoccupazione, comprese le quote giornaliere di assegno per il nucleo familiare.

 

Indennità di disoccupazione: Domanda e decorrenza dell’assegno

Domanda: modalità e termini per la presentazione. A decorrere dal 1 gennaio 2011, la domanda deve essere presentata alla sede Inps competente in relazione alla residenza o domicilio abituale, esclusivamente online. Lo ha stabilito la circolare n. 170 del 2010.

La domanda all’Inps per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali deve essere presentata, dal disoccupato, personalmente, anche tramite contact center, o tramite Patronato, alla sede Inps o ai Centri per l’impiego competenti in relazione alla residenza o domicilio abituale, entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’attività (licenziamento o dimissioni volontarie per giusta causa o altri casi consentiti). Nel caso vi sia un ritardo, c’è la decadenza del diritto alla percezione dell’assegno.

Il termine di presentazione della domanda può subire slittamenti nei casi in cui il lavoratore:

-       abbia intentato vertenza sindacale o giudiziaria riguardante il licenziamento; in tal caso il termine scade il 60° giorno dalla data di definizione della vertenza o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

-       per malattia iniziata entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine scade il 60° giorno dalla data in cui il lavoratore abbia riacquistato la capacità lavorativa.

-       abbia percepito un’indennità sostitutiva del preavviso, il termine scade il 68° giorno successivo al periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.

Alla domanda va allegata la dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego per l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa. Alla domanda va allegato il modello ANF/PREST esclusivamente nel caso di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare, che spetta anche durante i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione.

Alla domanda non va più allegata la dichiarazione mod. DS22, sottoscritta dal datore di lavoro. Le innovazioni procedurali introdotte nell’uniemens hanno resa superflua tale dichiarazione, che attestava gli imponibili previdenziali del lavoratore nonché le notizie relative al rapporto di lavoro (già contenute nell’uniemens che il datore di lavoro deve presentare mensilmente all’Inps.

Prescrizione dell’indennità di disoccupazione. Qualora la sede Inps competente non abbia provveduto ad emettere una specifica notifica del provvedimento, in relazione ad una domanda di disoccupazione, il diritto ad ottenere la prestazione si prescrive nel termine di 10 anni.

Decorrenza dell’indennità. Il lavoratore deve presentare la domanda, possibilmente, entro 8 giorni, se vuole percepire più velocemente l’indennità di disoccupazione. L’indennità di disoccupazione decorre infatti:

-       dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione di lavoro, se la domanda è stata presentate nei primi 8 giorni;

-       dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno dal licenziamento e risulti aver presentato la dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego;

-       dalla data di presentazione della dichiarazione al Centro per l’Impiego, se questa è successiva alle due ipotesi precedenti;

-       dall’ottavo giorno successivo alla data del termine in caso di percezione dell’indennità di mancato preavviso.

E’ chiaro che presentando la domanda entro 8 giorni dal licenziamento (o la dimissione), l’assegno viene erogato con maturazione dalla data della cessazione, quindi con effetto retroattivo.


Alcuni approfondimenti commerciali:

 

30/10/2013

Fonte:

http://job.fanpage.it

Seguici su Facebook