Agevolazione IVA su ristrutturazioni edilizie

Applicazione dell’aliquota agevolata al 10%. La legge finanziaria del 2008 ha prorogato l’applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi effettuate fino al 31 dicembre 2010 (prorogata fino al 2012 dall’attuale testo della finanziaria 2010) ed aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio quali:

  1. manutenzione ordinaria;
  2. manutenzione straordinaria;
  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  4. interventi di ristrutturazione edilizia;
  5. interventi di nuova costituzione,
  6. effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

 

L’ aliquota può essere applicata sia alle prestazioni di servizi che alla fornitura di materiali e di “beni significativi” (specificatamente elencati dalla legge 29 dicembre 1999) quali:

  1. Infissi esterni ed interni;
  2. ascensori e montacarichi;
  3. caldaie;
  4. video citofoni;
  5. apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  6. sanitari e rubinetteria da bagni;
  7. impianti di sicurezza.

 

Sulle prestazioni di servizi l’aliquota agevolata si applicherà sul totale delle operazioni, mentre per i beni significativi l’aliquota del 10% verrà applicata solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi, come illustrato nell’esempio seguente.

 


Esempio(importi indicati in €):

Costo intervento 12.000

a) per prestazione lavorativa 5.000

b) costo beni significativi (es. sanitari) 7.000

Applicazione Iva 10% solo sulla differenza tra l’importo dell’intervento e quello dei beni significativi (12.000-7.000= 5.000)

Sul valore residuo di 2.000 si applica il 20%

 

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in esame non è richiesto alcun tipo di adempimento.

 

N.B.: L'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall'indicazione in fattura del costo della manodopera.

 

L’aliquota al 10% è sempre prevista per

  1. forniture di beni finiti come porte, infissi esterni, caldaie etc.;
  2. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o di opera relativi a: restauro - risanamento conservativo -ristrutturazione;
  3. acquisto di beni (escluse materie prime e semilavorati) per lavori di risanamento conservativo, ristrutturazione, edilizia, restauro individuate dall’art.3 lettera c DPR 6 giugno 2001, n. 380.

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.consulenzafiscaleweb.com

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