Agevolazioni previste per le reti di imprese: cosa prevede la legge e chi ne può usufruire

I soggetti del Con­tratto di Rete.

Le reti di imp­rese sono cos­ti­tu­ite dall’insieme delle imp­rese che aderiscono a un “con­tratto di rete”, sia per orig­i­naria sot­to­scrizione che per ade­sione suc­ces­siva. E’ stato autorevol­mente osser­vato come attra­verso la cos­ti­tuzione di una rete di imp­rese, gli impren­di­tori “perseguono lo scopo di accrescere, indi­vid­ual­mente e col­let­ti­va­mente, la pro­pria capac­ità inno­v­a­tiva e la pro­pria com­pet­i­tiv­ità sul mer­cato e a tal fine si obbligano, sulla base di un pro­gramma comune di rete, a col­lab­o­rare in forme e in ambiti pre­de­ter­mi­nati atti­nenti all’esercizio delle pro­prie imp­rese ovvero a scam­biarsi infor­mazioni o prestazioni di natura indus­tri­ale, com­mer­ciale, tec­nica o tec­no­log­ica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attiv­ità rien­tranti nell’oggetto della pro­pria impresa”.

La pos­si­bil­ità di poter creare o aderire ad un con­tratto di rete è con­cessa a tutti i soggetti che svol­gono un’attività com­mer­ciale. Non è infatti pre­vista, per i parte­ci­panti, alcuna lim­i­tazione in ter­mini di dimen­sione o di forma giuridica, poten­dovi aderire non solo imp­rese indi­vid­u­ali, soci­età di per­sone e di cap­i­tali, ma anche con­sorzi e coop­er­a­tive. Si evi­den­zia che tale dis­ci­plina non sem­br­erebbe per­al­tro pre­clud­ere la parte­ci­pazione anche di imp­rese non res­i­denti, in quanto le dis­po­sizioni nor­ma­tive fanno rifer­i­mento al gen­erale con­cetto di “più impren­di­tori”, senza speci­fi­care nazion­al­ità e res­i­denza fis­cale di detti imprenditori.

La final­ità della rete di impresa è essen­zial­mente quella di esten­dere ai soggetti che vi aderiscono talune agevolazioni e ben­efici di carat­tere ges­tionale, com­mer­ciale, finanziario, ammin­is­tra­tivo, fis­cale. Il con­tratto di rete dovrebbe, infatti, ren­dere con­ve­niente il poten­zi­a­mento di forme di col­lab­o­razione rec­i­p­roca fra imp­rese in diversi contesti:

- nello sviluppo di fun­zioni con­di­vise come la pro­duzione e la logistica;
- nella real­iz­zazione di servizi o prog­etti comuni nel campo della ricerca;
- nello sviluppo di reti di sub­for­ni­tura  e nell’adozione di un mar­chio, di un logo o di un pack­ag­ing comuni.


Come creare una rete di impresa

La creazione di una rete di impresa e la rel­a­tiva pos­si­bil­ità di ottenere le agevolazioni fis­cali pre­viste, prevede alcuni steps final­iz­zati al riconosci­mento del con­tratto di rete. Volendo, breve­mente, riper­cor­rere le fasi di real­iz­zazione di detto prog­etto, si evidenziano:

- redazione del con­tratto di rete medi­ante atto pub­blico o scrit­tura pri­vata autenticata;
- ade­sione al con­tratto di rete e isti­tuzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune;
- assev­er­azione del pro­gramma di rete.

In data 31 marzo 2011 sulla Gazzetta Uffi­ciale n. 74 è stato pub­bli­cato il decreto min­is­te­ri­ale del 25 feb­braio 2011 che indi­vidua, ai sensi dell’art. 42 del decreto-legge n. 78 del 31 mag­gio 2010, i req­ui­siti dell’associazionismo impren­di­to­ri­ale cui è con­sen­tita l’asseverazione in oggetto.

L’asseverazione com­porta la pre­via ver­i­fica da parte dei soggetti abil­i­tati dal sud­detto decreto min­is­te­ri­ale della sus­sis­tenza nel caso speci­fico degli ele­menti pro­pri del con­tratto di rete e dei rel­a­tivi req­ui­siti di parte­ci­pazione in capo alle imp­rese che vi hanno ader­ito. La cer­ti­fi­cazione della sus­sis­tenza degli ele­menti pro­pri del con­tratto di rete e dei rel­a­tivi req­ui­siti di parte­ci­pazione delle imp­rese parte­ci­panti deve essere attes­tata entro 30 giornidalla richi­esta di rilas­cio dell’organo comune per l’esecuzione del con­tratto di rete.

Si evi­den­zia inoltre che l’istituzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune che gestisca l’esecuzione del con­tratto di rete o di parte di esso in nome e per conto dei parte­ci­panti conso­ciati è facolta­tiva, ma essen­ziale per l’accesso alle agevolazioni.


Per­ché fare una rete di impresa

 

Agevolazioni fis­cali

La dis­ci­plina sulle reti di impresa, orig­i­nar­i­a­mente introdotta dall’art. 3, commi 4-ter e 4-quater  del decreto-legge n. 5 del 10 feb­braio 2009, è stata sostanzial­mente mod­i­fi­cata dall’art. 42 del decreto-legge n. 78 del 31 mag­gio 2010 sia dal punto di vista civilis­tico che fiscale.

Le imp­rese parte­ci­panti al con­tratto di rete potranno beneficiare:

fino al peri­odo d’imposta in corso al 31 dicem­bre 2012 di un regime di sospen­sione di imposta degli utili d’esercizio accan­to­nati a speci­fica ris­erva e des­ti­nati alla real­iz­zazione di inves­ti­menti pre­visti dal pro­gramma comune, pre­ven­ti­va­mente assev­er­ato. Il ben­efi­cio spetta a con­dizione che le somme accan­to­nate siano des­ti­nate al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare per real­iz­zare entro l’esercizio suc­ces­sivo gli inves­ti­menti pre­visti per il pro­gramma di rete. E’ inoltre nec­es­sario che gli inves­ti­menti siano spec­i­fi­cata­mente indi­vid­uati dal pro­gramma comune di rete.

In mer­ito alla deter­mi­nazione dell’importo agevola­bile viene sta­bil­ito che gli utili che non con­cor­rono alla for­mazione del red­dito non pos­sono eccedere, in ogni caso, il lim­ite mas­simo di euro 1.000.000 per cias­cuna impresa ma con un lim­ite mas­simo agevola­bile di com­p­lessivi 20 mil­ioni per l’anno 2011, 14 mil­ioni per gli anni 2012 e 2013. Detto regime di sospen­sione di imposta cessa nell’esercizio in cui la ris­erva è uti­liz­zata per scopi diversi dalla cop­er­tura delle perdite di eser­cizio ovvero in cui viene meno l’adesione al con­tratto di rete. Sotto il pro­filo tem­po­rale, agevolazione fis­cale si applica agli utili d’esercizio accan­to­nati ad apposita ris­erva a par­tire dal peri­odo d’imposta in corso al 31 dicem­bre 2010 e fino al peri­odo di imposta in corso al 31 dicem­bre 2012.

 

Adem­pi­menti fiscali

Per fruire dei van­taggi fis­cali in ques­tione, le imp­rese inter­es­sate devono pre­sentare dal 2 al 23 mag­gio di cias­cun anno, in modal­ità telem­at­ica, la comu­ni­cazione all’Agenzia delle Entrate cd. “mod­ello RETI”, approvato con provved­i­mento del Diret­tore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011, indi­cando l’importo degli utili d’esercizio, al netto delle imposte di com­pe­tenza, accan­to­nati a ris­erva, nonché l’importo del cor­rispon­dente risparmio fis­cale. Dalla per­centuale del risparmio d’imposta con­cesso a cias­cuna impresa in fun­zione del rap­porto tra l’ammontare delle risorse stanzi­ate e l’ammontare del risparmio d’imposta com­p­lessi­va­mente richiesto (per­centuale che sarà resa pub­blica sul sito dell’Agenzia delle Entrate), sca­tur­isce la rispet­tiva vari­azione in dimin­uzione da indi­care nella dichiarazione dei red­diti del peri­odo d’imposta di riferimento.

Più in par­ti­co­lare, con speci­fico rifer­i­mento al mod­ello Unico SC 2011 (anno 2010), l’evidenza di tale agevolazione deve essere data medi­ante la com­pi­lazione del rigo RS 108, colonna 1, nel quale va indi­cata la quota degli utili des­ti­nati al fondo pat­ri­mo­ni­ale o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare; e del rigo RS 108 colonna 2, nel quale va indi­cata la quota di utili agevola­bili di cui alla colonna 1 che deve essere riporta nell’apposito rigo RF (RF 50) di deter­mi­nazione del red­dito d’impresa per poter così pro­cedere alla rel­a­tiva vari­azione in diminuzione.

Si pre­cisa inoltre che la pro­ce­dura di deter­mi­nazione del risparmio d’imposta va adot­tata anche nel caso in cui la sud­detta vari­azione com­porta un ben­efi­cio fis­cale in un peri­odo d’imposta suc­ces­sivo e che l’inventivo fis­cale riguarda esclu­si­va­mente le imposte sui red­diti (quindi IRES e IRPEF) e va per­tanto fruito soltanto in sede di ver­sa­mento del saldo delle imposte sui red­diti dovute per il peri­odo d’imposta rel­a­tivo all’esercizio in cui gli utili prodotti sono accan­to­nati, non inci­dendo ai fini del cal­colo degli acconti dovuti per il medes­imo peri­odo di riferimento.

Agevolazioni finanziarie

La norma prevede inoltre anche la pos­si­bil­ità di poter stip­u­lare con­ven­zioni con l’Associazione Ban­caria Ital­iana (A.B.I.).

Al riguardo, non sono stati for­niti ulte­ri­ori chiari­menti circa tempi e modal­ità per fruire di detta agevolazione, per­tanto si dovranno atten­dere speci­fiche diret­tive da parte del Legislatore.


Rifer­i­menti nor­ma­tivi: Art.  42, comma 2-quater del D.L. n. 78/2010, con­ver­tito in L. n. 122/2010.

Prassi: Cir­co­lare Agen­zia delle Entrate n. 4/E del 15 feb­braio 2011, Cir­co­lare Agen­zia delle Entrate n. 15/E del 14 aprile 2011, Provved­i­mento del Diret­tore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011.

 

 

25/06/2011

Fonte:

http://www.retidiimprese.it