Agevolazioni previste per le reti di imprese: cosa prevede la legge e chi ne può usufruire
I soggetti del Contratto di Rete.
Le reti di imprese sono costituite dall’insieme delle imprese che aderiscono a un “contratto di rete”, sia per originaria sottoscrizione che per adesione successiva. E’ stato autorevolmente osservato come attraverso la costituzione di una rete di imprese, gli imprenditori “perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
La possibilità di poter creare o aderire ad un contratto di rete è concessa a tutti i soggetti che svolgono un’attività commerciale. Non è infatti prevista, per i partecipanti, alcuna limitazione in termini di dimensione o di forma giuridica, potendovi aderire non solo imprese individuali, società di persone e di capitali, ma anche consorzi e cooperative. Si evidenzia che tale disciplina non sembrerebbe peraltro precludere la partecipazione anche di imprese non residenti, in quanto le disposizioni normative fanno riferimento al generale concetto di “più imprenditori”, senza specificare nazionalità e residenza fiscale di detti imprenditori.
La finalità della rete di impresa è essenzialmente quella di estendere ai soggetti che vi aderiscono talune agevolazioni e benefici di carattere gestionale, commerciale, finanziario, amministrativo, fiscale. Il contratto di rete dovrebbe, infatti, rendere conveniente il potenziamento di forme di collaborazione reciproca fra imprese in diversi contesti:
- nello sviluppo di funzioni condivise come la produzione e la logistica;
- nella realizzazione di servizi o progetti comuni nel campo della ricerca;
- nello sviluppo di reti di subfornitura e nell’adozione di un marchio, di un logo o di un packaging comuni.
Come creare una rete di impresa
La creazione di una rete di impresa e la relativa possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste, prevede alcuni steps finalizzati al riconoscimento del contratto di rete. Volendo, brevemente, ripercorrere le fasi di realizzazione di detto progetto, si evidenziano:
- redazione del contratto di rete mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- adesione al contratto di rete e istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- asseverazione del programma di rete.
In data 31 marzo 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 25 febbraio 2011 che individua, ai sensi dell’art. 42 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, i requisiti dell’associazionismo imprenditoriale cui è consentita l’asseverazione in oggetto.
L’asseverazione comporta la previa verifica da parte dei soggetti abilitati dal suddetto decreto ministeriale della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che vi hanno aderito. La certificazione della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione delle imprese partecipanti deve essere attestata entro 30 giornidalla richiesta di rilascio dell’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete.
Si evidenzia inoltre che l’istituzione di un fondo patrimoniale comune che gestisca l’esecuzione del contratto di rete o di parte di esso in nome e per conto dei partecipanti consociati è facoltativa, ma essenziale per l’accesso alle agevolazioni.
Perché fare una rete di impresa
Agevolazioni fiscali
La disciplina sulle reti di impresa, originariamente introdotta dall’art. 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, è stata sostanzialmente modificata dall’art. 42 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
Le imprese partecipanti al contratto di rete potranno beneficiare:
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 di un regime di sospensione di imposta degli utili d’esercizio accantonati a specifica riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Il beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti per il programma di rete. E’ inoltre necessario che gli investimenti siano specificatamente individuati dal programma comune di rete.
In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite massimo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa ma con un limite massimo agevolabile di complessivi 20 milioni per l’anno 2011, 14 milioni per gli anni 2012 e 2013. Detto regime di sospensione di imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. Sotto il profilo temporale, agevolazione fiscale si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Adempimenti fiscali
Per fruire dei vantaggi fiscali in questione, le imprese interessate devono presentare dal 2 al 23 maggio di ciascun anno, in modalità telematica, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate cd. “modello RETI”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011, indicando l’importo degli utili d’esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati a riserva, nonché l’importo del corrispondente risparmio fiscale. Dalla percentuale del risparmio d’imposta concesso a ciascuna impresa in funzione del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto (percentuale che sarà resa pubblica sul sito dell’Agenzia delle Entrate), scaturisce la rispettiva variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento.
Più in particolare, con specifico riferimento al modello Unico SC 2011 (anno 2010), l’evidenza di tale agevolazione deve essere data mediante la compilazione del rigo RS 108, colonna 1, nel quale va indicata la quota degli utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare; e del rigo RS 108 colonna 2, nel quale va indicata la quota di utili agevolabili di cui alla colonna 1 che deve essere riporta nell’apposito rigo RF (RF 50) di determinazione del reddito d’impresa per poter così procedere alla relativa variazione in diminuzione.
Si precisa inoltre che la procedura di determinazione del risparmio d’imposta va adottata anche nel caso in cui la suddetta variazione comporta un beneficio fiscale in un periodo d’imposta successivo e che l’inventivo fiscale riguarda esclusivamente le imposte sui redditi (quindi IRES e IRPEF) e va pertanto fruito soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio in cui gli utili prodotti sono accantonati, non incidendo ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.
Agevolazioni finanziarie
La norma prevede inoltre anche la possibilità di poter stipulare convenzioni con l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.).
Al riguardo, non sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa tempi e modalità per fruire di detta agevolazione, pertanto si dovranno attendere specifiche direttive da parte del Legislatore.
Riferimenti normativi: Art. 42, comma 2-quater del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
Prassi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011, Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14 aprile 2011, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011.
25/06/2011
Fonte: