Cassazione Civile: sentenza su nozione originalità del software (sentenza 12 gennaio 2007, n. 581) |
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Interessante pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato le due precedenti pronunce del Tribunale e della Corte d'appello di Milano in un caso relativo ad un contratto di cessione di software per l’automazione industriale nel settore petrolchimico con esclusiva a favore di una società licenziataria, la quale aveva contestato alla licenziante ed alla collegata la cessione dello stesso software ad una propria concorrente.
Ciò premesso, secondo la Cassazione, nel caso giunto alla propria attenzione: " la corte d’appello, rifacendosi espressamente alle indicazioni fornite in proposito dal consulente tecnico d’ufficio, ha motivatamente argomentato il proprio giudizio in ordine all’originalità del programma che ha formato oggetto del contratto dedotto in lite. Ha infatti ben chiarito come, se da un lato è vero che “tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa (nel caso in esame: controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi) presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali”, dall’altro lato è parimenti vero che ciò “non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l’innovazione risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico” (sentenza impugnata, pag. 26). Proprio questi profili applicativi, nel motivato giudizio della corte di merito, costituiscono gli elementi di significativa differenziazione tra il programma ceduto in uso e quello successivamente rielaborato per un cliente terzo; elementi che l’impugnata sentenza non manca di indicare analiticamente, aggiungendo del tutto plausibilmente, sul piano logico che viceversa non ha rilevanza l’identità nei due casi della documentazione operativa annessa al programma: giacché questo, e non quella, costituisce la parte caratteristica dell’opera concessa in uso.
22/01/2007 Fonte: http://www.digitallex.com |

















