Cassazione Civile: sentenza su nozione originalità del software (sentenza 12 gennaio 2007, n. 581)

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato le due precedenti pronunce del Tribunale e della Corte d'appello di Milano in un caso relativo ad un contratto di cessione di software per l’automazione industriale nel settore petrolchimico con esclusiva a favore di una società licenziataria, la quale aveva contestato alla licenziante ed alla collegata la cessione dello stesso software ad una propria concorrente.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello, sulla base anche di quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, avevano rilevato che il programma informatico che aveva formato oggetto del contratto di cessione in uso era da considerarsi diverso da quello successivamente rielaborato e poi ceduto ad una terza concorrente della prima licenziataria. La Corte di Cassazione ha giudicato corretto il procedimento logico giuridico delle corti di merito.

Vale la pena ripercorrere il passaggio fondamentale della sentenza della Cassazione: "È sicuramente condivisibile, in termini generali ed astratti, la premessa del ragionamento della ricorrente: ossia che la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità.

Si pone dunque anche per essi la necessità di stabilire se l’opera (ossia il programma) sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, ma con due importanti precisazioni: che la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti; e che la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (si vedano tra le altre, in argomento, Cassazione 20925/05, e 11953/93)".

 

Ciò premesso, secondo la Cassazione, nel caso giunto alla propria attenzione: " la corte d’appello, rifacendosi espressamente alle indicazioni fornite in proposito dal consulente tecnico d’ufficio, ha motivatamente argomentato il proprio giudizio in ordine all’originalità del programma che ha formato oggetto del contratto dedotto in lite. Ha infatti ben chiarito come, se da un lato è vero che “tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa (nel caso in esame: controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi) presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali”, dall’altro lato è parimenti vero che ciò “non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l’innovazione risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico” (sentenza impugnata, pag. 26). Proprio questi profili applicativi, nel motivato giudizio della corte di merito, costituiscono gli elementi di significativa differenziazione tra il programma ceduto in uso e quello successivamente rielaborato per un cliente terzo; elementi che l’impugnata sentenza non manca di indicare analiticamente, aggiungendo del tutto plausibilmente, sul piano logico che viceversa non ha rilevanza l’identità nei due casi della documentazione operativa annessa al programma: giacché questo, e non quella, costituisce la parte caratteristica dell’opera concessa in uso.

In sostanza, la specificità di un programma software che pure presenti un'architettura di base comune ad altri sistemi risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico.

 

22/01/2007

Fonte: http://www.digitallex.com