Detrazione spese vitto alloggio: nuove circolari |
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Imprese e professionisti non sempre possono detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti; una situazione tipica si ha quando la spesa è documentata non da fattura bensì da scontrino o ricevuta fiscale. La quota di imposta rimasta non detratta, comunque, entra a far parte del costo del bene, deducibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP secondo le stesse condizioni previste per la base imponibile.
L’Agenzia ha infatti stabilito che, laddove il contribuente documentasse la spesa con scontrino o ricevuta fiscale, dovrebbe scorporare il valore dell’IVA dal prezzo complessivo poiché essa non solo non sarebbe detraibile ma nemmeno deducibile. Quest’uscita dell’Agenzia ha suscitato uno sdegno unanime di imprese e professionisti. Non solo non se ne vede il fondamento normativo, ma oltretutto le grandi aziende, che maneggiano migliaia di documenti contabili ogni giorno, sarebbero tenute a questa complessa operazione di scorporo. Il tutto, naturalmente, senza considerare i pesanti oneri fiscali che ne derivano. Con la circolare n. 25/2010, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento e ha parzialmente corretto il tiro. È stata confermata la regola generale dello scorporo e dell’indeducibilità con questa motivazione: il contribuente, per le spese inerenti la sua attività, è tenuto a chiedere la fattura; se non la richiede, evidentemente le spese non sono inerenti e quindi risultano indeducibili.
27/05/2010 Fonte: http://www.impresalavoro.eu |

















