Guida completa Agenzia Entrate su deduzioni detrazioni e crediti imposta

Le domande più comuni e le risposte dell'Agenzia delle Entrate su deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta 

Di seguito pubblichiamo integralmente il testo della circolare n.21 del 23/04/2010 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto in merito a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.


Essa rappresenta un valido strumento attraverso il quale è possibile verificare le risposte che l’Amministrazione Finanziaria ha dato a domande effettuate dai contribuenti relativamente ad argomenti e dubbi molto comuni in sede di dichiarazioni.
Anche se l’intervento potrebbe sembrare troppo lungo, ritengo che ognuno di Voi possa trovare le risposte giuste ed con questo proposito preferisco procedere alla pubblicazione integrale.

L’indice degli argomenti è il seguente:

1. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO
1.1.Comunicazione di fine lavori


2. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 20 PER CENTO PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
2.1. Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione
2.2. Vendita dell’abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all’acquisto dei mobili
2.3. Frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi apparecchi
2.4. Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati
2.5. Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolarità della detrazione del 36 per cento e della detrazione per i mobili

3. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

3.1. Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo
3.2. Sostituzione del portone di ingresso
3.3. Applicazione della detrazione del 55 per cento in presenza di contributi comunitari, regionali o locali
3.4. Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo in parte
3.5. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta
3.6. Interventi di risparmio energetico realizzati mediante contratti di locazione finanziaria
3.7. Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA

4. DEDUZIONI E DETRAZIONI PER ONERI

4.1. Erogazioni liberali
4.2. Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico
4.3. Detrazione per canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede: contratto di sublocazione
4.4. Detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale in caso sostituzione del contratto di mutuo intestato ad un coniuge con un contratto cointestato ad entrambi
4.5. Detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale in caso di trasferimento per motivi di lavoro
4.6. Detrazione delle spese sostenute per prestazioni rese da chiropratici
4.7. Detrazione delle spese sanitarie per acquisto di medicinali omeopatici
4.8. Detrazione d’imposta per spese mediche oggetto di rimborso da parte del FASI relative al coniuge non fiscalmente a carico

5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI
5.1. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap psichico
5.2. Certificazione che attesta l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore
5.3. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da sindrome di down
5.4. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

6. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIPARAZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009
6.1. Credito d’imposta riconosciuto per la riparazione, ricostruzione e acquisto di immobili a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo

Ecco le domande alle quali l’Agenzie delle Entrate ha risposto:

1.1.Comunicazione di fine lavori

D: È stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36 per cento, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo d’imposta 2003, da 77.000 a 48.000 euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.

R: Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro), a partire dal 2003, è di 48.000 euro, in base all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153).

In particolare è necessario, tra l’altro, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto decreto, “trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi”.

Il successivo art. 4 prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2.

Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell’agevolazione.

Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d’imposta.

2. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 20 PER CENTO PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

2.1. Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione

D: È possibile fruire dell’agevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell’abitazione?

R: Per usufruire della detrazione in relazione all’acquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente, in base all’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, deve:

* fruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati;
* aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data;
* sostenere le spese per l’arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento – tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle “ulteriori spese documentate”, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento - sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

2.2. Vendita dell’abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all’acquisto dei mobili

D: Il contribuente che si è avvalso della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dell’immobile ristrutturato?

R: La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36 per cento - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per l’acquisto dell’arredo - è ceduta.

2.3. Frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi apparecchi

D: È possibile fruire della detrazione prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009 in relazione a frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi elettrodomestici e, pertanto, senza poter applicare la specifica detrazione concessa in caso di acquisto in sostituzione di precedenti apparecchi?

R: L’articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009 esclude dall’ambito di applicazione della detrazione del 20 per cento, prevista dallo stesso articolo per l’acquisto di elettrodomestici da adibire all’arredo di abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ “…indicati al secondo periodo…” della disposizione medesima, vale a dire frigoriferi, congelatori e loro combinazione ai quali si applica la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dell’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quest’ultima disposizione ha introdotto una detrazione d’imposta del 20 per cento (vigente fino al 2010), fino a un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un’unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazione, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici.

Mentre l’agevolazione prevista dal decreto legge n. 5 del 2009, nel rispetto naturalmente dei vincoli ambientali di risparmio energetico, rappresenta una misura di sostegno finalizzata precipuamente a garantire l’occupazione in settori industriali in crisi quale quello dei mobili e degli elettrodomestici, la detrazione prevista dalle legge n. 269 del 2006 persegue l’obiettivo del risparmio energetico attraverso la sostituzione dei vecchi apparecchi con altri che garantiscono un minor consumo di energia.

Le finalità non del tutto coincidenti e i diversi contesti applicativi delle due agevolazioni portano a ritenere, per ragioni di coerenza sistematica, che anche per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, sia possibile beneficiare della detrazione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, come per gli altri elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nel rispetto delle altre condizioni richieste.

Resta fermo che qualora si realizzi il presupposto per l’applicazione della detrazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, in quanto in occasione dell’acquisto viene rottamato il vecchio apparecchio, deve essere applicato quest’ultimo beneficio.

2.4. Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati

D: Nell’usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?

R: È possibile calcolare la detrazione del 20 per cento prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009 anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione semprechè le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale.

2.5. Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolarità della detrazione del 36 per cento e della detrazione per i mobili

D: Se le fatture d’acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20 per cento? Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dell’abitazione e l’altro le spese per l’arredo, la detrazione del 20 per cento prevista per quest’ultime spese a chi spetta?

R: La detrazione per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici, prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, segue le medesime regole della detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, analogamente a quanto consentito per quest’ultima agevolazione, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l’intestazione della fattura e l’ordinante il bonifico, la detrazione per l’acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell’obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, si ritiene che quest’ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.

L’articolo 2 prevede, infatti, che ai “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ……è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, …, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” delineando, quindi, la detrazione per i mobili come detrazione aggiuntiva rispetto a quella per la ristrutturazione edilizia.

3. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

3.1. Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo

D: Entro novanta giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata all’ENEA la documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del “collaudo” ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?

R: Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, la scrivente ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti.

Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

3.2. Sostituzione del portone di ingresso

D: È possibile fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento, prevista dal comma 345 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, anche per la sostituzione dei portoni di ingresso?

R: L’art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 – legge finanziaria 2007 – include fra gli interventi di risparmio energetico, per i quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute, la sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

Per usufruire della detrazione in relazione a detta tipologia di interventi, il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, coordinato con il decreto 7 aprile 2008, richiede che attraverso la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, si realizzi il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e dei componenti vetrati esistenti e, inoltre, che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, individuati sulla base del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Con risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’intervento di sostituzione dei portoni d’ingresso è riconducibile al regime agevolativo nella ipotesi in cui il serramento presenti “le medesime componenti costruttive richieste per le finestre”, quando, cioè, si tratti di porta finestra.

Da ultimo, il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica.

In particolare, l’art. 4, comma 4, lett. c), del citato D.P.R. 59/2009 dispone che “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192)…”.

Alla luce delle disposizioni sopravvenute, il quadro normativo di riferimento deve ritenersi modificato e, conseguentemente, superata la posizione espressa dalla scrivente nella citata risoluzione n. 475 del 2008.

Pertanto, i portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall’articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

3.3. Applicazione della detrazione del 55 per cento in presenza di contributi comunitari, regionali o locali

D: L’articolo 6, comma 3, del d. lgs. n. 115 del 2008 prevede che, dal 1° gennaio 2009, e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Alla luce di detta disposizione è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55 per cento per le spese finalizzate al risparmio energetico e non rimborsate dal contributo?

R: L’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.

Con risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 la scrivente - sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa del disposizione richiamata - ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55 per cento è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”, contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, comprende le erogazioni, da parte della Comunità Europea, delle Regioni o degli enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo termini e modalità di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998.

3.4. Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo in parte

D: È possibile fruire dell’agevolazione fiscale del 55 per cento, prevista in materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, per un intervento che prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo tre appartamenti su sei, sono già dotati di impianto di riscaldamento?

R: Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per i quali compete la detrazione del 55 per cento sono individuati dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

Il comma 347 stabilisce che, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, è prevista una detrazione dall’imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione medesima di 30.000 euro.

Con circolare 31 maggio 2007, n. 36, è stato precisato che tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico e tipizzati dalla richiamata normativa di riferimento, sono agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento funzionante, presente anche negli ambienti interessati dall’intervento medesimo, eccezion fatta per la installazione dei pannelli solari.

Nell’ipotesi prospettata, solo i tre appartamenti dotati di impianto di riscaldamento nei termini precisati soddisfano la condizione cui è subordinata l’applicazione del beneficio fiscale.

La detrazione del 55 per cento, pertanto, non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

3.5. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta

D: L’art. 29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto che per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, debbono inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo modalità da definirsi tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. È possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?

R: Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute.

L’adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, è stato introdotto in attuazione dell’articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento.

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall’art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

3.6. Interventi di risparmio energetico realizzati mediante contratti di locazione finanziaria

D: L’agevolazione in materia di risparmio energetico compete anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, posto che la detrazione spetta al soggetto utilizzatore e si calcola non in relazione ai canoni di leasing, bensì sulla base del costo sostenuto dalla società di leasing, si chiede di conoscere quali sono le modalità di espletamento delle formalità connesse alla fruizione del beneficio fiscale e il soggetto sul quale gravano tali adempimenti.

R: L’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, prevede che il beneficio fiscale compete anche nell’ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio si ritiene che si rendano applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussista l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d’imposta, invio della scheda informativa all’ENEA) richiesti per la fruizione della detrazione dovranno essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing, al fine di consentire la fruizione del beneficio dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione.

3.7. Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA

D: È possibile rettificare, anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all’ENEA, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55 per cento sugli interventi di risparmio energetico?

Le ipotesi più ricorrenti riguardano:

* errori materiali nella indicazione dei dati anagrafici del contribuente, dei dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, degli altri soggetti beneficiari della detrazione, delle spese conteggiate, etc…;
* importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva per sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all’invio della scheda.

R: Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 prevede che la scheda informativa debba essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Tuttavia, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36 per cento relativa agli interventi di recupero edilizio (cfr circolare n. 34 del 4 aprile 2008), si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l’invio.

In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all’invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell’ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

4. DEDUZIONI E DETRAZIONI PER ONERI

4.1. Erogazioni liberali

D: Ai fini del riconoscimento della deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro in favore della Tavola valdese, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), del TUIR, possono essere considerate valide le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi?

R: L’articolo 10, comma 1, lettera l), del TUIR consente di dedurre dal reddito complessivo, nel limite massimo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro effettuate, tra l’altro, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza.

Le modalità per esercitare la deduzione sono stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze dell’11 dicembre 1993, emanato previo accordo con la Tavola valdese.

L’articolo 1 del citato decreto prevede che le erogazioni liberali in denaro possono risultare oltre che dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito al cliente anche dalla attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione; cognome, nome e comune di residenza del donante; l’importo dell’erogazione liberale; la causale dell’erogazione liberale. L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

In considerazione di quanto previsto dal richiamato articolo 1, si deve ritenere che le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che contengano i dati richiesti dalla norma siano idonee a consentire la deduzione delle erogazioni liberali previste dall’articolo 10, comma 1, lettera l), del TUIR.

4.2. Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico

D: I genitori che hanno sostenuto una spesa di 400 euro per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico per il figlio a carico possono portare in detrazione l’intera spesa suddividendola tra di loro, senza superare il limite dei 250 euro ciascuno?

R: L’art 1, comma 309, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ha riconosciuto, per i periodi d’imposta 2008 e 2009, una detrazione del 19 per cento per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, fino ad un importo massimo di 250 euro. La circolare 7 marzo 2008, n. 19, ha precisato che il limite massimo di importo detraibile di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.

L’importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.

4.3. Detrazione per canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede: contratto di sublocazione

D: È possibile beneficiare della detrazione del 19 per cento, prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR per i canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede, anche nell’ipotesi di subaffitto?

R: L’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, riconosce, a determinate condizioni, agli studenti iscritti ad un corso di laurea, la detrazione del 19 per cento dall’imposta lorda, dei canoni di locazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti da:

* contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;
* contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

L’ipotesi del “subcontratto” non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR.

In assenza di tale previsione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione.

4.4. Detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale in caso sostituzione del contratto di mutuo intestato ad un coniuge con un contratto cointestato ad entrambi

D: Nell’ipotesi in cui l’originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell’altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico?

R: L’art. 15, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) riconosce una detrazione di imposta, pari al 19 per cento, sugli interessi passivi e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato entro l’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nell’ipotesi in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tal caso, come affermato nella risoluzione 21 dicembre 2007, n. 390, se il nuovo mutuo è di importo superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, la detrazione compete nei limiti della predetta quota.

La previsione normativa che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione del vecchio mutuo tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell’interessato di estinguere il vecchio mutuo e stipularne uno nuovo.

La risoluzione 21 febbraio 2008, n. 57, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha precisato che il coniuge, il quale, a seguito della rinegoziazione del mutuo originario, stipulato da entrambi i coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale, diventi unico titolare del contratto di mutuo, ha diritto ad usufruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibile all’altro coniuge.

Le istruzioni impartite con il predetto documento di prassi riconoscono carattere unitario all’operazione di estinzione ed accensione del nuovo mutuo, data la sostanziale continuità del rapporto originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.

Nella fattispecie in esame si realizza una ipotesi speculare rispetto a quella esaminata nella predetta risoluzione n. 57 del 2008. Anche in questo caso, infatti, ove il contratto di mutuo fin dall’origine fosse stato intestato ad entrambi i coniugi, gli stessi avrebbero potuto beneficiare della detrazione sugli interessi pagati.

È possibile affermare che entrambi gli intestatari del nuovo mutuo possano beneficiare della detrazione fiscale; nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico.

Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi.

4.5. Detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale in caso di trasferimento per motivi di lavoro

D: L’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR consente di continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale anche nell’ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro. Il dipendente che fissi la nuova dimora abituale in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro può continuare a beneficiare della detrazione?

R: Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La generica formulazione adottata dalla norma “trasferimenti per motivi di lavoro” consente, infatti, di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell’abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all’attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l’ulteriore condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.

Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i “motivi di lavoro” che hanno determinato la variazione della dimora abituale.

Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.

4.6. Detrazione delle spese sostenute per prestazioni rese da chiropratici

D: La circolare 18 maggio 2006, n. 17, ha chiarito che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

L’art. 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Salute di un registro dei dottori in chiropratica, rinviando però ad un regolamento di attuazione del Ministro della Salute per l’individuazione delle competenze del chiropratico che, ad oggi, non risulta ancora approvato.

Al riguardo, si chiede se le spese sostenute per prestazioni rese da dottori in chiropratica siano riconosciute come spese mediche detraibili anche in assenza dell’effettiva operatività del registro dei dottori in chiropratica.

R: L’art. 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto che “è istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Salute”.

La disposizione, pur inquadrando il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rinvia ad un decreto attuativo del Ministero della Salute per l’individuazione delle competenze di tale figura professionale, che, ad oggi, non risulta ancora emanato.

In assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e l’ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, devono ritenersi tuttora validi i chiarimenti forniti con la circolare 18 maggio 2006, n. 17. Le prestazioni di chiroprassi, pertanto, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Naturalmente il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità.

4.7. Detrazione delle spese sanitarie per acquisto di medicinali omeopatici

D: E’ possibile fruire delle detrazioni fiscali per acquisti di medicinali omeopatici, anche in assenza dell’indicazione sul relativo documento fiscale della denominazione commerciale del prodotto o del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale?

R: In base alla disciplina vigente, il diritto a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale recante l’indicazione del codice fiscale del destinatario del prodotto farmaceutico, della natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati.

L’indicazione della natura del prodotto acquistato è espressa dalla dizione generica “farmaco” o “medicinale” (ris. n. 156 del 2007) o, per i prodotti omeopatici, dalla dicitura “omeopatico” (ris. n. 10 del 2010). La qualità del prodotto deve essere indicata riportando la denominazione commerciale del farmaco (ris. n. 156 del 2007).

Per contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 29 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2009, ha disposto che la qualità del prodotto deve essere indicata riportando il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del farmaco, rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, anziché mediante l’indicazione della sua denominazione commerciale (circolare n. 40 del 2009).

Per quanto concerne i prodotti omeopatici, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), il Garante per la privacy ha precisato che attualmente è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica.

Sulla base di tali indicazioni, si deve, pertanto, ritenere che sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico debba essere riportata utilizzando tale numero identificativo.

Per quanto riguarda l’anno d’imposta 2009, la certificazione rilasciata dalle farmacie potrebbe essere costituita per una parte da scontrini fiscali nei quali sono presenti i nomi commerciali dei farmaci acquistati ovvero da scontrini nei quali è già riportato il numero identificativo con la decodifica riguardante la qualità del prodotto omeopatico. Appare evidente che in entrambe le circostanze le spese sanitarie possano essere ammesse in detrazione dall’imposta lorda calcolata ovvero in deduzione dal reddito complessivo.

4.8. Detrazione d’imposta per spese mediche oggetto di rimborso da parte del FASI relative al coniuge non fiscalmente a carico

D: La risoluzione 28 maggio 2004, n. 78/E ha chiarito che i contributi versati al FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dirigenti di Aziende Industriali) dai dirigenti in pensione non sono deducibili dal reddito complessivo, con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza sono detraibili dall’imposta lorda, per la parte che eccede euro 129,11.

Il dirigente in pensione che iscrive alla gestione FASI anche il coniuge non a carico ha ovviamente diritto anche al rimborso delle spese sanitarie a questi riferibili.

Al riguardo, si chiede di sapere se il coniuge, che sostiene effettivamente la spesa sanitaria, può usufruire della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

R: Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR è prevista la detraibilità dall’imposta sulle persone fisiche delle spese sanitarie, nella misura del 19 per cento, per la parte che eccede euro 129,11. Lo stesso articolo stabilisce che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.

Sulla base di tale disposizione, dunque, il regime fiscale delle spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati varia in funzione della deducibilità di detti contributi.

Per quanto attiene specificamente al FASI, la risoluzione 28 maggio 2004, n. 78/E, ha chiarito che i contributi versati al FASI dai dirigenti in servizio non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 del TUIR, con la conseguenza che le spese sanitarie rimborsate dal fondo non possono essere detratte/dedotte dall’imposta dovuta dal dirigente o da quella dovuta dai suoi familiari non a carico, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Per i dirigenti pensionati, la medesima risoluzione ha precisato che questi, a differenza di quelli in servizio, per i contributi versati al FASI non possono beneficiare della previsione di cui all’art. 51, comma 2, lettera a). Affinché detta disposizione trovi applicazione, infatti, è necessario che non solo il contributo versato dal percettore di reddito, ma anche quello a carico del datore di lavoro, sia riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato, circostanza non riscontrabile per i contributi versati in favore dei pensionati al FASI da parte dell’impresa.

Atteso quanto sopra, le spese mediche rimborsate dal fondo restano detraibili/deducibili dall’imposta lorda pari al 19 per cento, per la parte che eccede euro 129,11.

In linea con tale orientamento, si deve ritenere che qualora il FASI rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, per effetto dei contributi versati che non hanno beneficiato dell’art. 51, comma 1, lett. a), del TUIR, dette spese sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del medesimo testo unico da parte dello stesso familiare che le ha sostenute.

5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI

5.1. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap psichico

D: I portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto delle auto anche se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992?

R: I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di:

* verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
* certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).

Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”.

Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

5.2. Certificazione che attesta l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore

D: Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli i soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione in possesso di una certificazione di invalidità civile attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”?

R: Per quanto concerne i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato richiesto il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione.

Analogamente a quanto affermato in relazione al quesito 5.1., si deve ritenere che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, semprechè il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

5.3. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da sindrome di down

D: L’art. 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), prevede che “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente,…, le persone con sindrome di down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori visite e controlli”.

In considerazione di quanto previsto dalla norma sopra citata, si chiede di sapere se le persone affette da sindrome di down possano fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base?

R: Tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si ritiene che qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione sia valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che rinvia, genericamente, alle agevolazioni previste dall’art. 8 della legge n. 449 del 1997).

Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento, come previsto dall’art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5.4. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

D: In relazione ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, si chiede di sapere se, ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli, il riconoscimento della predetta indennità debba essere inteso come requisito sanitario ovvero, in senso più stretto, quale effettiva concessione della provvidenza sanitaria. Ad esempio, un soggetto che ha ottenuto dalla Commissione medica per l’invalidità civile il riconoscimento del diritto all’accompagnamento decade dall’agevolazione fiscale nel caso in cui la Regione, ai sensi della legge n. 18 del 1980, non concede l’indennità di accompagnamento in quanto, in alternativa, prevede il ricovero gratuito in un istituto di cura?

R: Relativamente ai requisiti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui devono altresì essere in possesso i portatori di handicap psichico per accedere ai benefici fiscali previsti per l’acquisto di veicoli, si ritiene che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, la sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dalla legge n. 18 del 1980, in linea di principio non precluda la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto dell’auto.

Si fa presente, peraltro, che affinché la fruizione del beneficio risulti legittima, il veicolo deve risultare utilizzato a vantaggio dell’invalido, così come richiesto dall’art. 1, comma 36, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

6. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIPARAZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009

6.1. Credito d’imposta riconosciuto per la riparazione, ricostruzione e acquisto di immobili a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo

D: Le Ordinanze Ministeriali emanate in relazione agli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo, nel mese di aprile 2009, riconoscono un credito d’imposta utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi, in quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni per gli interventi di riparazione e ricostruzione e acquisto dell’abitazione principale nonché per gli interventi di riparazione di immobili concessi in locazione alle medesime condizioni in vigore alla data del 6 aprile..

Si chiede se il credito d’imposta debba essere riconosciuto solo in conseguenza dell’effettivo sostenimento della spesa, e, quindi, limitatamente alle spese sostenute e pagate in ogni anno d’imposta o se la quota annua debba essere pari ad una percentuale dell’ammontare di contributo che il Comune, in alternativa, può riconoscere ai soggetti beneficiari del credito e che viene indicato dal modello di “Comunicazione da parte dei Comuni dei dati relativi alle domande di contributo…”, nel rigo “Contributo concesso”.

R: L’art. 3, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 (riferita ad immobili danneggiati dal sisma con esito di tipo B o C) e n. 3790 del 9 luglio 2009 (riferita ad immobili danneggiati dal sisma con esito di tipo E) concedono ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, previa presentazione di apposita domanda al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un contributo a fondo perduto, anche con le modalità del credito d’imposta, e finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per le spese relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.

L’articolo 7, comma 7, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 riconosce ai proprietari di unità immobiliari concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate dal sisma con esito di tipo A, B o C che stipulano contratti di locazione alle medesime condizioni di quelli vigenti alla predetta data per una durata non inferiore a due anni un contributo per la riparazione dei suddetti immobili anche con le modalità del credito d’imposta, nel limite complessivo di 80.000 euro.

Per quanto concerne la fruizione dell’agevolazione mediante la modalità del credito d’imposta, sia l’articolo 3 dell’ordinanza n. 3779 del 2009 che l’articolo 3 dell’ordinanza n. 3790 del 2009 prevedono che il credito d’imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta ovvero all’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta “è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni”. Per gli interventi di riparazione e ricostruzione riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale, “il credito d’imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta”.

Alla luce del dato letterale della normativa citata, la scrivente ritiene che il riconoscimento del credito d’imposta è limitato alle spese sostenute e pagate in ogni anno d’imposta.

Si segnala che, nell’ipotesi in cui, per gli interventi sopra citati i soggetti interessati richiedano di fruire del finanziamento agevolato il credito d’imposta non dovrà essere riportato in dichiarazione atteso che lo stesso sarà utilizzato dai soggetti finanziatori per recuperare l’importo della rata del finanziamento agevolato.

 

29/04/2010

Fonte:  http://guide.supereva.it

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