Guida completa: la fattura (3/3) |
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Per ogni tipo di imposta, è definito “base imponibile” l’importo utilizzato per determinare l’entità del tributo. Nell’IVA, l’indicazione della base imponibile è un elemento di importanza basilare all’interno del contenuto minimo della fattura, ed è solitamente costituito dal prezzo di vendita del bene ceduto o dell’onorario per il servizio offerto. Tuttavia, un’operazione è imponibile anche quando non è previsto un corrispettivo: per esempio, quando un bene dell’impresa è destinato all’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure quando è ceduto gratuitamente a terzi. La presenza dei tre requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e geografico) fa sì che comunque l’operazione vada fatturata e soggetta all’imposta sul valore aggiunto. In tal caso, la base imponibile è data dal cosiddetto “valore normale” del bene o servizio: si tratta del valore che si può attribuire comunemente a quel bene o servizio nello stato e nelle condizioni in cui viene offerto al cessionario, facendo riferimento ai prezzi ordinariamente praticati dal cedente oppure ottenibili dai listini della Camera di Commercio competente, o, ancora, ricavabili da altre transazioni attuate da terzi e assimilabili alla nostra.
In definitiva, è il valore attribuibile alla transazione quando venisse compiuta sul mercato fra parti libere e consapevoli.
Se l’operazione eseguita è imponibile ai fini IVA (e dunque non è “esente” o “non imponibile”), il passaggio successivo consiste nell’indicazione dell’aliquota applicata. L’aliquota IVA ordinaria è pari al 20%; per alcune tipologie di beni o servizi, tuttavia, sono stabilite percentuali ridotte per motivi socio-politici: 10% e 4%. Dopodiché occorrerà indicare l’imposta sull’operazione, determinata tramite una semplice moltiplicazione fra la base imponibile e l’aliquota. Qualora, come talvolta capita, con uno stesso documento sono fatturate diverse operazioni soggette ad aliquote distinte, occorre tenere separate sia le componenti della base imponibile che le relative imposte, che andranno poi sommate in coda.
Questi dati, che non riguardano l’imposta sul valore aggiunto, non devono necessariamente comparire in fattura, ma per motivi di chiarezza è comunque meglio indicarli. Qualora il cedente aderisca al regime agevolato per le nuove iniziative produttive e voglia avvalersi del beneficio di non subire ritenute, deve specificare espressamente in fattura che il suo compenso “non è soggetto a ritenuta ex art. 13 L. 388/2000”, o altra dicitura analoga.
Elenchiamo adesso alcune informazioni sparse sulla fatturazione che è bene comunque conoscere. Se il cedente è una società, occorre indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la sede della Camera di Commercio corrispondente. Se si tratta di società di capitali occorre indicare anche la quota di capitale sociale effettivamente versato. Se si tratta di una società soggetta al controllo di un’altra, occorre evidenziare tale situazione fornendo anche i dati anagrafici della controllante.
Si può scegliere di emettere una nota di variazione la cui finalità sia quella di modificare in parte gli importi della fattura errata, per fare in modo che la loro somma algebrica conduca ai valori giusti.
Per chiudere la nostra inchiesta sulla fatturazione, non rimane che esaminare la posizione di coloro cui la legge consente l’esonero dalla stessa. Sono, infatti, milioni gli imprenditori che eseguono quotidianamente operazioni rilevanti ai fini IVA senza fatturare: sono i supermercati, i commercianti al minuto, gli albergatori, i tassisti, i benzinai, i parrucchieri ecc. Redigere una fattura è un’operazione laboriosa, e per queste figure, che effettuano magari centinaia di transazioni ogni giorno, sarebbe troppo complesso fatturarle tutte. Ad alcuni di loro la legge consente perciò di non emettere proprio niente: si pensi agli edicolanti.
Manca, inoltre, ogni riferimento ai dati anagrafici del cessionario: è per questo motivo che il barista non ci chiede mai il nome prima di emettere lo scontrino.
Oltretutto, un anonimo scontrino o ricevuta sono inutilizzabili anche ai fini IRPEF, poiché non ci consentono di provare che siamo stati proprio noi ad acquistare quel bene o a fruire di quel servizio.
01/2009 Fonte: http://www.impresalavoro.eu |

















