ReteIngegneri.it - Il Portale degli Ingegneri e Studi di Ingegneria
 
Banner
Banner
Home Economia e Fisco Incongruenze fra reddito e spese: obbligatorio il contraddittorio
Italia
Le nostre soluzioni
Realizzazione Siti
Convenzioni
Partnership eventi
Aziende
Notizie
Licenza Creative Commons
La sezione Notizie è rilasciata sotto licenza Creative Commons.
Usa i nostri articoli come credi ma: 
Non cambiare il loro significato. 
Non usarli per scopi commerciali.
Attribuisci la paternità attraverso un link. 
Non alterare o trasformare quest’opera, nè usarla per crearne un’altra. 
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Generico License.
Link Utilità
Network
Banner
Banner
Economia e Fisco

Incongruenze fra reddito e spese: obbligatorio il contraddittorio

Stampa E-mail

Partirà da marzo il cosiddetto redditometro, ossia la nuova forma di accertamento basata su uno specifico software che verificherà la congruenza tra il reddito dichiarato dal contribuente e le spese da lui stesso sostenute.

Una delle particolarità di questa nuova forma di accertamento definito “sintetico” è che la normativa prevede l’obbligo del contraddittorio, in altre parole è obbligatorio instaurare il contraddittorio prima dell’atto di rettifica, contrariamente alla precedente disciplina che prevedeva la facoltà del contribuente di giustificare l’incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.

La normativa, in particolare, prevede che prima dell’instaurazione del contraddittorio l’ufficio, in caso di incongruenza dei dati, inviti il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento (cosiddetta partecipazione del contribuente). Se le nuove informazioni fornite dal contribuente non sono reputate sufficienti, l’ufficio prima di avviare il controllo dovrà emettere l’invito al contraddittorio da accertamento con adesione (contraddittorio).

La modifica apportata alla disciplina pare abbia anche mutato il principio su cui si fonda la norma. Prima delle modifiche introdotte dalla manovra economica 2010, infatti, la Cassazione aveva stabilito che l’accertamento fosse basato su una presunzione legale relativa, con l’onere della prova a carico del contribuente. Lo stesso orientamento sembrerebbe confermato anche dopo le modifiche, per via dell’obbligo del contraddittorio, durante il quale il contribuente deve fornire la prova contraria dell’incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute. Tuttavia l’obbligo della partecipazione del contribuente porta a pensare che l’accertamento sintetico in realtà si basa su una presunzione semplice, per via del fatto che non si è più in presenza di un fatto noto fissato dalla legge per individuare fatto presunto.

 

29/01/2011

 

Fonte:  http://www.impresalavoro.eu

 
Network: - Rete Architetti - Cerca Geometra
ReteIngegneri.it © 2012 - P.Iva 11056441006 - All rights reserved designed by ReteIngegneri.it il portale degli Ingegneri e Studi di Ingegneria