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Economia e Fisco

Professionisti e contributi previdenziali: trattamento fiscale

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Si tratta di un vecchio tema ben noto agli esperti tributari e che tuttavia ancora oggi non ha trovato una soluzione accettata univocamente.

I professionisti iscritti ad un albo solitamente (anche se non in tutti i casi) sono obbligatoriamente iscritti anche ad una cassa previdenziale specifica per l’ordine considerato: Inarcassa per gli ingegneri, Enpam per i medici e così via. Ogni anno devono versare i contributi a queste casse, calcolati in generale sul reddito professionale conseguito e/o sul fatturato.

Ora, secondo la legge i contributi previdenziali obbligatori di qualunque natura sono da considerarsi come oneri deducibili dal reddito complessivo (art. 10 del DPR 917/1986); allo stesso tempo, però, con riferimento alla categoria specifica del reddito di lavoro autonomo, l’art. 54 del medesimo DPR stabilisce che esso si determina sottraendo dai compensi tutti i costi inerenti la professione.


Il punto è: i contributi alle casse sono da considerarsi come costi inerenti, e dunque da considerare all’interno della categoria del reddito di lavoro autonomo, oppure non lo sono, e dunque rientrano nella previsione più generale dell’articolo 10?

La risposta non è affatto priva di conseguenze. I professionisti aderenti al regime agevolato per le nuove iniziative, ad esempio, non hanno modo di dedurre dalla base imponibile gli oneri “personali” (a meno che non abbiano anche redditi di altra natura) mentre possono dedurre i costi inerenti. La differenza in termini fiscali può essere rilevante.

Per i cosiddetti “contribuenti minimi”, invece, aderenti al regime contabile noto come “forfettone”, è prevista esplicitamente dalla legge la deduzione dei contributi dal reddito di lavoro autonomo, il che lascerebbe supporre che per le altre categorie ciò non sia previsto perché non indicato espressamente dal legislatore.

 

31/05/2009

Fonte: http://www.retearchitetti.it

 
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