Sistema fiscale semplificato contribuenti minimi

Un nuovo vademecum dell’Agenzia delle Entrate sulle principali disposizioni tributarie per piccole imprese e professionisti.

Il sistema fiscale semplificato è entrato in vigore, lo ricordiamo, con il 1° gennaio 2008

Identikit dei contribuenti minimi
Si tratta di soggetti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni di dimensione economica contenuta e caratterizzati da determinati requisiti.
In particolare, rientrano nella categoria dei “minimi” le imprese individuali e i professionisti in attività che nel precedente periodo d’imposta:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro
  • non hanno effettuato esportazioni
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

Inoltre, per accedere al regime agevolato è necessario che gli acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente siano stati di importo non superiore a 15mila euro.

Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche:

  • i contribuenti che iniziano l’attività e presumono di possederne i requisiti, tenendo conto che, se l’attività inizia in corso d’anno, il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno
  • coloro che nel 2007 hanno applicato il “regime della franchigia”.

Non possono essere considerati “minimi” i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali Iva (editoria, agricoltura, gestione di telefonia pubblica, agenzie di viaggi, eccetera). Sono inoltre esclusi:

  • i non residenti
  • coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano attività di cessione di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.


Il nuovo regime fiscale

Si tratta di procedure tributarie semplificate che prevedono l’esonero dagli obblighi di liquidazione e di versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi connessi (registrazione delle fatture emesse e di quelle di acquisto, dichiarazione annuale Iva, comunicazione annuale dei dati Iva, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera).

Secondo la nuova disciplina la fattura emessa o lo scontrino non devono recare l’addebito dell’imposta. L’Iva pagata sugli acquisti costituisce, comunque, un costo deducibile dal reddito.

Ai fini delle imposte sul reddito, è prevista l’esenzione da Irap (e conseguente dispensa dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione), l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

Sul reddito annuo (costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi e quello delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività) si applica solo un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento.

Il regime dei minimi ha termine, oltre che per opzione del contribuente, quando viene superato il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi, oppure quando si verifica una delle cause che ne determinano l’esclusione.
In particolare, la cessazione dal regime avviene:

  • dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste
  • dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30mila euro.

 

17 marzo 2008

Fonte:
http://www.soldiblog.it

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