Costruire e ampliare casa, norme 2011 contenute nel Piano Casa 2011

E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio numero 110 il cosiddetto decreto legge sviluppo, che al suo interno contiene le disposizioni del nuovo piano casa 2011. Qui di seguito le nuove norme che permettono di costruire o ampliare la propria casa secondo diversi criteri:

Costruzioni private


  1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
    modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
    a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
    permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
    vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
    (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
    di inizio attivita' (DIA); 
    c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
    prassi: la "cessione di cubatura"; 
    d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
    assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
    sicurezza; 
    e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
    l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
    la cosiddetta relazione "acustica"; 
    f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
    istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
    (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia'
    sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
    h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
    delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
    2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
    l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
    in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
    modifiche: 
    1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
    "autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; 
    2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
    equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di
    urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento
    di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del
    titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
    l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
    163." 
    3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
    costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
    sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
    11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
    concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
    richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
    presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
    domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
    abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
    urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
    alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
    dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
    di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
    verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
    tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
    2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
    nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
    4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
    L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
    presentazione. 
    3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
    responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
    avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
    all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
    assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
    stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
    conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
    di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
    qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
    4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
    del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
    modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
    nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
    illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
    di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
    tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
    La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
    esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
    5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
    volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
    presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
    di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
    e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
    questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
    ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
    integrativa. 
    6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
    notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
    responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
    proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
    servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
    periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
    medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
    procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
    all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
    legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
    rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
    mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
    costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
    secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
    7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
    con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
    complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
    procedimento. 
    8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
    conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
    opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
    intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
    sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
    si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
    9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
    amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
    rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
    favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
    conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
    il silenzio-rifiuto. 
    10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
    il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
    prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
    il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
    all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
    dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
    il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
    di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
    11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
    interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
    giorni dalla data di presentazione della domanda. 
    12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
    relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
    statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
    leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
    ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
    13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
    dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
    dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
    presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
    uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
    informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
    sanzioni disciplinari."; 
    4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
    "Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
    regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
    l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
    dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
    del permesso di costruire." 
    5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
    seguente: 
    "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
    si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
    violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
    non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
    misure progettuali."; 
    6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le
    infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
    7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
    autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
    venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso
    di". 
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
    modifiche: 
    1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
    "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro". 
    2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
    "nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
    normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
    fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
    corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
    dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
    con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
    segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
    parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
    il seguente comma: 
    "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
    sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
    trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
    al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
    vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
    alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.". 
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
    1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
    alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
    esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
    statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
    costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
    agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
    sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
    attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
    applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
    medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
    ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
    atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
    amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
    culturale. 
    3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
    edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
    n. 2), e' inserito il seguente: 
    "2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
    comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
    strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni
    urbanistiche ad essi relative;". 
    4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
    immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
    oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
    previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
    5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
    costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
    alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3,
    e' aggiunto il seguente: 
    ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
    strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
    6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
    dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
    permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
    autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
    requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
    acustica di riferimento". 
    6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
    elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
    urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
    successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
    allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
    urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
    informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica". 
    7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto. 
    8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
    urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
    della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
    aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a
    valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
    ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
    comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
    ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
    previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
    edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
    tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
    condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
    previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
    comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
    ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
    comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
    valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
    valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
    sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
    piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
    di cui al presente comma». 
    9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
    edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
    riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
    eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
    edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
    dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
    necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
    fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
    dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
    incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
    ricostruzione che prevedano: 
    a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
    quella preesistente come misura premiale; 
    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
    diverse; 
    c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
    purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
    complementari; 
    d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
    architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
    10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
    edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
    inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
    sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
    11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
    vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
    comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
    urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
    disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
    antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
    quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
    tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
    contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
    Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
    autonomia e con le relative norme di attuazione. 
    13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
    commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata
    in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della
    normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti
    disposizioni: 
    a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
    urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
    compatibili o complementari; 
    b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
    strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale. 
    14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del
    presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
    quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
    immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
    hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
    Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
    riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
    e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
    cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
    dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
    uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
    calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
    pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
    di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
    previsto. 
    15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
    2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle
    seguenti: "1° luglio 2011".

14/05/2011

Fonte:  http://businesstime.ejnews.eu

p class="articolo_des">E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio numero 110 il cosiddetto decreto legge sviluppo, che al suo interno contiene le disposizioni del nuovo piano casa 2011. Qui di seguito le nuove norme che permettono di costruire o ampliare la propria casa secondo diversi criteri:

 

Costruzioni private

  1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
    modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
    a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
    permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
    vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
    (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
    di inizio attivita' (DIA); 
    c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
    prassi: la "cessione di cubatura"; 
    d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
    assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
    sicurezza; 
    e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
    l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
    la cosiddetta relazione "acustica"; 
    f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
    istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
    (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia'
    sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
    h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
    delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
    2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
    l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
    in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
    modifiche: 
    1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
    "autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; 
    2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
    equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di
    urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento
    di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del
    titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
    l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
    163." 
    3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
    costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
    sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
    11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
    concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
    richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
    presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
    domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
    abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
    urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
    alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
    dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
    di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
    verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
    tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
    2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
    nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
    4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
    L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
    presentazione. 
    3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
    responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
    avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
    all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
    assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
    stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
    conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
    di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
    qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
    4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
    del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
    modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
    nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
    illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
    di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
    tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
    La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
    esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
    5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
    volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
    presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
    di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
    e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
    questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
    ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
    integrativa. 
    6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
    notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
    responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
    proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
    servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
    periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
    medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
    procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
    all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
    legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
    rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
    mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
    costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
    secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
    7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
    con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
    complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
    procedimento. 
    8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
    conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
    opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
    intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
    sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
    si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
    9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
    amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
    rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
    favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
    conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
    il silenzio-rifiuto. 
    10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
    il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
    prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
    il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
    all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
    dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
    il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
    di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
    11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
    interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
    giorni dalla data di presentazione della domanda. 
    12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
    relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
    statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
    leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
    ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
    13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
    dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
    dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
    presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
    uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
    informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
    sanzioni disciplinari."; 
    4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
    "Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
    regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
    l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
    dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
    del permesso di costruire." 
    5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
    seguente: 
    "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
    si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
    violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
    non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
    misure progettuali."; 
    6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le
    infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
    7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
    autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
    venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso
    di". 
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
    modifiche: 
    1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
    "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro". 
    2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
    "nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
    normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
    fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
    corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
    dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
    con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
    segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
    parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
    il seguente comma: 
    "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
    sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
    trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
    al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
    vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
    alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.". 
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
    1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
    alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
    esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
    statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
    costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
    agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
    sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
    attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
    applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
    medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
    ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
    atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
    amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
    culturale. 
    3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
    edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
    n. 2), e' inserito il seguente: 
    "2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
    comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
    strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni
    urbanistiche ad essi relative;". 
    4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
    immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
    oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
    previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
    5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
    costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
    alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3,
    e' aggiunto il seguente: 
    ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
    strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
    6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
    dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
    permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
    autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
    requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
    acustica di riferimento". 
    6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
    elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
    urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
    successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
    allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
    urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
    informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica". 
    7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto. 
    8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
    urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
    della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
    aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a
    valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
    ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
    comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
    ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
    previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
    edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
    tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
    condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
    previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
    comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
    ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
    comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
    valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
    valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
    sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
    piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
    di cui al presente comma». 
    9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
    edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
    riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
    eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
    edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
    dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
    necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
    fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
    dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
    incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
    ricostruzione che prevedano: 
    a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
    quella preesistente come misura premiale; 
    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
    diverse; 
    c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
    purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
    complementari; 
    d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
    architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
    10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
    edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
    inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
    sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
    11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
    vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
    comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
    urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
    disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
    antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
    quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
    tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
    contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
    Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
    autonomia e con le relative norme di attuazione. 
    13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
    commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata
    in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della
    normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti
    disposizioni: 
    a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
    urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
    compatibili o complementari; 
    b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
    strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale. 
    14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del
    presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
    quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
    immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
    hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
    Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
    riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
    e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
    cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
    dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
    uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
    calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
    pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
    di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
    previsto. 
    15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
    2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle
    seguenti: "1° luglio 2011".

14/05/2011

Fonte:  http://www.cercageometra.it

p class="articolo_des">E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio numero 110 il cosiddetto decreto legge sviluppo, che al suo interno contiene le disposizioni del nuovo piano casa 2011. Qui di seguito le nuove norme che permettono di costruire o ampliare la propria casa secondo diversi criteri:

 

Costruzioni private

  1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
    modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
    a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
    permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
    vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
    (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
    di inizio attivita' (DIA); 
    c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
    prassi: la "cessione di cubatura"; 
    d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
    assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
    sicurezza; 
    e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
    l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
    la cosiddetta relazione "acustica"; 
    f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
    istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
    (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia'
    sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
    h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
    delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
    2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
    l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
    in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
    modifiche: 
    1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
    "autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; 
    2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
    equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di
    urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento
    di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del
    titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
    l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
    163." 
    3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
    costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
    sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
    11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
    concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
    richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
    presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
    domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
    abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
    urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
    alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
    dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
    di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
    verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
    tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
    2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
    nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
    4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
    L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
    presentazione. 
    3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
    responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
    avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
    all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
    assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
    stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
    conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
    di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
    qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
    4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
    del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
    modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
    nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
    illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
    di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
    tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
    La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
    esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
    5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
    volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
    presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
    di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
    e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
    questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
    ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
    integrativa. 
    6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
    notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
    responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
    proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
    servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
    periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
    medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
    procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
    all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
    legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
    rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
    mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
    costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
    secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
    7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
    con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
    complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
    procedimento. 
    8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
    conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
    opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
    intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
    sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
    si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
    9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
    amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
    rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
    favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
    conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
    il silenzio-rifiuto. 
    10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
    vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
    il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
    prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
    il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
    all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
    dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
    il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
    di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
    11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
    interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
    giorni dalla data di presentazione della domanda. 
    12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
    relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
    statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
    leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
    ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
    13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
    dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
    dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
    presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
    uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
    informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
    sanzioni disciplinari."; 
    4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
    "Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
    regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
    l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
    dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
    del permesso di costruire." 
    5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
    seguente: 
    "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
    si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
    violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
    non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
    misure progettuali."; 
    6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le
    infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
    7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
    autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
    venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso
    di". 
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
    modifiche: 
    1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
    "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro". 
    2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
    "nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
    normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
    fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
    corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
    dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
    con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
    segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
    parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
    il seguente comma: 
    "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
    sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
    trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
    al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
    vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
    alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.". 
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
    1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
    alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
    esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
    statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
    costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
    agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
    sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
    attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
    applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
    medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
    ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
    atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
    amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
    culturale. 
    3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
    edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
    n. 2), e' inserito il seguente: 
    "2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
    comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
    strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni
    urbanistiche ad essi relative;". 
    4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
    immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
    oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
    previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
    5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
    costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
    alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3,
    e' aggiunto il seguente: 
    ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
    strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
    6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
    dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
    permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
    autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
    requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
    acustica di riferimento". 
    6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
    elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
    urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
    successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
    allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
    urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
    informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica". 
    7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto. 
    8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
    urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
    della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
    aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a
    valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
    ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
    comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
    ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
    previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
    edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
    tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
    condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
    previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
    comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
    ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
    comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
    valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
    valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
    sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
    piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
    di cui al presente comma». 
    9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
    edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
    riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
    eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
    edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
    dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
    necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
    fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
    dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
    incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
    ricostruzione che prevedano: 
    a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
    quella preesistente come misura premiale; 
    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
    diverse; 
    c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
    purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
    complementari; 
    d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
    architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
    10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
    edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
    inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
    sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
    11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
    vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
    comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
    urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
    disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
    antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
    quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
    tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
    contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
    Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
    autonomia e con le relative norme di attuazione. 
    13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
    commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata
    in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della
    normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti
    disposizioni: 
    a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
    urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
    compatibili o complementari; 
    b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
    strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale. 
    14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del
    presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
    quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
    immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
    hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
    Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
    riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
    e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
    cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
    dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
    uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
    calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
    pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
    di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
    previsto. 
    15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
    2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle
    seguenti: "1° luglio 2011".

14/05/2011

Fonte:  http://www.retearchitetti.it

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