Quali sono gli errori più comuni nella valutazione dei rischi relativi alle principali fasi di stesura e utilizzo del documento valutazione rischi (DVR)?

Il 26 e 27 gennaio 2009 si è svolta a Bruxelles una conferenza - organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati (CES- ETUC) e dall'Istituto Europeo (ETUI) - sulla partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in azienda in relazione alla valutazione dei rischi.

Prendiamo spunto per presentare un documento che crediamo possa essere di grande utilità  per tutti coloro che si trovino a dover redigere una valutazione dei rischi.

Si tratta di un documento, predisposto dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA), intitolato “Errori frequenti nella valutazione dei rischi” e collegato alla Campagna europea 2008-2009 "Ambienti di lavoro sani e sicuri”.

Il documenti ripercorre l’importanza della valutazione: descrive gli obblighi del datore di lavoro, definisce gli ambiti di pertinenza di tale valutazione e ricorda che questa è “la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali”.

Dopo aver ricordato che per la maggior parte delle imprese è sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (individuare i pericoli e le persone a rischio - valutare e dare priorità ai rischi - decidere un’azione preventiva – intervenire - controllo e riesame), per ogni fase sono individuati gli errori più frequenti che possono essere commessi.

Tuttavia errori possono essere commessi anche in fase di pianificazione di una valutazione di rischi:

- “incaricare della valutazione dei rischi persone incompetenti;

- non fornire ai responsabili incaricati dall’organizzazione di effettuare la valutazione le informazioni, la formazione, le risorse, il tempo e il supporto necessari a tale scopo;

- non assicurare un adeguato coordinamento tra valutatori di aziende diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro;

- non coinvolgere nella valutazione dei rischi un gruppo di persone e non includere lavoratori dotati di una conoscenza pratica del processo/attività oggetto di valutazione”.

 

Veniamo agli errori relativi alle cinque fasi.

 

Errori nella fase 1 “individuare i pericoli e le persone a rischio”:

- “sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro ecc.);

- trascurare i pericoli a lungo termine per la salute (per esempio, rischi derivanti da un’esposizione cronica a sostanze pericolose o da livelli elevati di rumore);

- consultare il manuale dello stabilimento, ma non i lavoratori: le prassi di lavoro possono essere diverse e i lavoratori conoscono i problemi reali;

- attenersi rigidamente a una lista di controllo”:  considerare soltanto i pericoli menzionati nella lista di controllo e non tenere conto di come i lavoratori interagiscono con i pericoli in concreto;

- “sottovalutare un pericolo importante, minimizzandone la gravità;

- sottovalutare le attività secondarie, come interventi di manutenzione o pulizie, svolte sul luogo di lavoro;

- trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre aziende o di altre persone (contraenti, visitatori ecc.) sul luogo di lavoro;

- non garantire un coordinamento tra datori di lavoro e contraenti, per esempio omettendo di informare questi ultimi circa gli eventuali rischi o pericoli”;

- “non tener conto di gruppi di persone particolarmente a rischio, come donne in gravidanza, giovani lavoratori, lavoratori con disabilità ecc.;

- non valutare la pericolosità di apparecchiature utilizzate di rado;

- non consultare il registro degli infortuni o delle malattie”.

 

Errori nella fase 2 “valutare e dare priorità ai rischi”:

-  “trascurare alcune delle conseguenze dei rischi, per esempio non considerare gli effetti a lungo termine dei rischi;

- creare un falso senso di sicurezza: il fatto di aver individuato un rischio non significa che tale rischio sia stato eliminato dall’ambiente di lavoro o sia tenuto sotto controllo;

- non definire un ordine di priorità dei rischi in funzione della valutazione svolta. È indispensabile definire le priorità degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi”.

 

Errori nella fase 3 “decidere un’azione preventiva”:

- “non tener conto dei generali principi di prevenzione: considerare in primo luogo se è possibile prevenire o evitare i rischi e, in caso contrario,  valutare come ridurre o controllare il rischio, adottando misure quali: combattere i rischi alla fonte, sostituire i fattori di rischio con altri innocui o meno pericolosi ecc.;

- trasferire il rischio, vale a dire mantenere un rischio sotto controllo creandone di nuovi;

- omettere di consultare/coinvolgere i lavoratori nelle decisioni sulle misure di prevenzione”.

 

Errori nella fase 4 “intervenire”:

- “l’implementazione delle misure di prevenzione non figura tra le priorità;

- il piano d’azione non specifica: quali misure adottare, le persone responsabili di attuare determinate misure e le relative scadenze, il termine finale di implementazione;

- non sovrintendere puntualmente all’attuazione degli interventi;

- mancata consultazione/coinvolgimento dei lavoratori”.

 

Errori nella fase 5 “controllo e riesame”:

- “tralasciare le specifiche di riesame e revisione della valutazione dei rischi;

- non assicurarsi se le misure di prevenzione e di protezione  rispecchiano i risultati della valutazione dei rischi;

- non controllare le misure adottate per verificarne  l’efficacia nel tempo;

- non informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti sui risultati della valutazione dei rischi e le misure adottate;

- considerare la valutazione dei rischi alla stregua di un obbligo una tantum e non aggiornarla periodicamente”.

 

Infine vengono commessi errori anche nella fase di registrazione della valutazione:

- “non documentare la valutazione dei rischi;

- non tenere un elenco dei pericoli e dei rischi, delle persone a rischio, delle misure di prevenzione adottate, delle specifiche sull’attuazione delle misure ecc.;

- non utilizzare documentazione informativa per le persone interessate (lavoratori, dirigenti) o per controllare l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione”.

 

Il documento si conclude ricordando che sul sito dell’Agenzia sono disponibili molte informazioni e linee guida utili sulla valutazione dei rischi e sulle buone prassi provenienti da tutti i paesi dell’Unione Europea.

 

02/02/2010

Fonte:

http://www.puntosicuro.it