Vincolo inedificabilità per aree di verde pubblico

Riguardo alla destinazione dei suoli a verde pubblico, se è vero che essa, di regola, ha natura conformativa, occorre tuttavia verificare caso per caso, alla stregua della concreta disciplina urbanistica posta dallo strumento generale, se questa comporti la preclusione pressoché totale di ogni attività edilizia e il conseguente svuotamento sostanziale del diritto di proprietà, in tale ultima ipotesi potendosene ritenere il carattere espropriativo.


 

TAR Toscana, Sezione I, sentenza n.943 del 06/06/2013

Relatore :

Pierpaolo Grauso

Presidente :

Paolo Buonvino

 

Oggetto:

procedura --> discrezionalità della P.A. --> nelle scelte urbanistiche

Sintesi:

Le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

Oggetto:

procedura --> discrezionalità della P.A. --> nelle scelte urbanistiche --> motivazione --> in generale

Sintesi:

La destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

Oggetto:

procedura --> discrezionalità della P.A. --> nelle scelte urbanistiche --> motivazione --> Peggioramento dello ius aedificandi

Sintesi:

La semplice preesistenza della capacità edificatoria non onera l’amministrazione di una più penetrante motivazione, poiché il mutamento di destinazione trova pur sempre esauriente giustificazione nelle sopravvenute ragioni che possono determinare la convenienza di migliorare la pianificazione territoriale.

Estratto:

« È noto che le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni; e la semplice preesistenza della capacità edificatoria non onera l’amministrazione di una più penetrante motivazione, poiché il mutamento di destinazione trova pur sempre esauriente giustificazione nelle sopravvenute ragioni che possono determinare la convenienza di migliorare la pianificazione territoriale (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 259). »

 

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> vincoli urbanistici --> espropriativi e conformativi --> conformativi o espropriativi --> verde pubblico

Sintesi:

Riguardo alla destinazione dei suoli a verde pubblico, se è vero che essa, di regola, ha natura conformativa, occorre tuttavia verificare caso per caso, alla stregua della concreta disciplina urbanistica posta dallo strumento generale, se questa comporti la preclusione pressoché totale di ogni attività edilizia e il conseguente svuotamento sostanziale del diritto di proprietà, in tale ultima ipotesi potendosene ritenere il carattere espropriativo.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> vincoli urbanistici --> espropriativi e conformativi --> espropriativi --> da localizzazione lenticolare

Sintesi:

Il vincolo d'inedificabilità che non assume il carattere di una generale destinazione di zona coinvolgente ampie porzioni del territorio comunale, ma di una limitazione particolare incidente su di un bene determinato, ha contenuto sostanzialmente espropriativo.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> vincoli urbanistici --> espropriativi e conformativi --> conformativi --> verde pubblico --> da zonizzazione --> vincolo espropriativo occulto

Sintesi:

Sussiste un utilizzo doppiamente sviato della destinazione di un intero fondo a verde pubblico inedificabile, che nasconda la connotazione sostanzialmente espropriativa del vincolo finalizzato alla realizzazione di opera viaria e riceva un’estensione indiscriminatamente eccedente le necessità dell’opera stessa senza dare adeguato conto delle ragioni per cui il sacrificio imposto al privato sarebbe inevitabile.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> vincoli urbanistici --> espropriativi e conformativi --> sostanzialmente espropriativi

Sintesi:

La generalizzata inedificabilità del fondo e la mancata previsione della possibilità dei proprietari di concorrere attraverso proprie iniziative alla realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento di esso, non permettono di ravvisare alcun profilo di residua utilizzabilità dell’area, ciò che rivela il definitivo svuotamento delle prerogative proprietarie, di per sé incompatibile con una destinazione di tipo conformativo.

Estratto:

« Quanto alla specifica destinazione dei suoli a verde pubblico, se è vero che essa, di regola, ha natura conformativa, occorre tuttavia verificare caso per caso, alla stregua della concreta disciplina urbanistica posta dallo strumento generale, se questa comporti la preclusione pressoché totale di ogni attività edilizia e il conseguente svuotamento sostanziale del diritto di proprietà, in tale ultima ipotesi potendosene ritenere il carattere espropriativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2013, n. 2254; id., 29 novembre 2012, n. 6094). Facendo applicazione dei principi dianzi richiamati al caso in esame, deve rilevarsi come la destinazione a verde impressa al fondo di proprietà dei ricorrenti implichi in effetti, secondo le previsioni di piano strutturale e regolamento urbanistico, l’assoluta inedificabilità del terreno, giustificata dal Comune di Poggio a Caiano con la prevista realizzazione in loco di un tratto di strada di interesse provinciale il cui tracciato non sarebbe modificabile a iniziativa della sola amministrazione comunale, avendo formato oggetto di protocollo d’intesa e accordo di pianificazione con Regione e Provincia ed essendo previsto dal P.T.C. della Provincia di Prato; in ogni caso, pur in mancanza del progetto definitivo dell’opera in questione, detta destinazione intenderebbe salvaguardare tutte le aree potenzialmente interessate dalla realizzazione della stessa e salvaguardare altresì altre opere pubbliche già presenti nella zona, quali il depuratore, la cassa di esondazione, gli elettrodotti e il previsto nuovo ponte sul fiume Ombrone (si vedano le relazioni illustrative e di valutazione delle osservazioni presentate al piano strutturale e al regolamento urbanistico e la relazione comunale di chiarimenti del 12 marzo 2013, in atti). Come si vede, le motivazioni poste a corredo della scelta pianificatoria, nella misura in cui evidenziano l’immodificabilità del tracciato stradale, esprimono chiaramente la funzionalizzazione delle impugnate previsioni di piano e regolamento alla puntuale localizzazione dell’opera pubblica sul fondo di proprietà dei ricorrenti, di modo che per tale aspetto il vincolo di inedificabilità assume il carattere non di una generale destinazione di zona coinvolgente ampie porzioni del territorio comunale, ma di una limitazione particolare incidente su di un bene determinato ed a contenuto sostanzialmente espropriativo (giurisprudenza costante, per tutte cfr. Cass. civ., sez., I 28 luglio 2010, n. 17677): conferma ne sia la dichiarata volontà del Comune di salvaguardare gli ambiti di rispetto della strada , volontà che integra di fatto il contenuto di una pianificazione di tipo attuativo, come del resto ammesso dallo stesso Comune nella già citata relazione, ove l’indicazione in cinque anni del termine di durata del vincolo nascente dal regolamento urbanistico si spiega unicamente in ragione della riconosciuta natura espropriativa del vincolo medesimo. Allo stesso tempo, peraltro, l’inedificabilità dell’intero lotto è correlata dall’amministrazione procedente alla salvaguardia di tutte le aree potenzialmente utili alla realizzazione della strada, per l’ipotesi di eventuali modificazioni del percorso in sede di redazione del progetto definitivo e in vista degli eventuali futuri ampliamenti o variazioni, rivelandosi in tal modo l’ambiguità dell’atteggiamento e delle determinazioni assunte dal Comune, il quale, mentre da un lato oppone al privato proprietario l’irreversibilità della scelta effettuata in ordine al tracciato della strada da realizzare, dall’altro rifiuta la possibilità di ogni diverso bilanciamento degli interessi in gioco al fine di garantirsi la libertà di modificare quella stessa scelta. Ne risulta, di conseguenza, un utilizzo doppiamente sviato della destinazione dell’intero fondo a verde pubblico inedificabile, che nasconde la connotazione sostanzialmente espropriativa del vincolo finalizzato alla realizzazione dell’opera viaria e riceve un’estensione indiscriminatamente eccedente le necessità dell’opera stessa senza dare adeguato conto delle ragioni per cui il sacrificio imposto al privato sarebbe inevitabile (al riguardo, si tenga conto del fatto che i ricorrenti, sia pure in subordine, hanno proposto una modifica della destinazione contestata quantomeno per la porzione di terreno confinante con l’insediamento residenziale classificato C4, fermi il tracciato stradale come attualmente previsto e le corrispondenti fasce di rispetto, e che tale proposta è stata respinta dal Comune sulla scorta di generiche affermazioni circa la presenza in zona di altre infrastrutture di interesse pubblico). D’altro canto, la generalizzata inedificabilità del fondo e la mancata previsione della possibilità dei proprietari di concorrere attraverso proprie iniziative alla realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento di esso non permettono di ravvisare alcun profilo di residua utilizzabilità dell’area, ciò che rivela il definitivo svuotamento delle prerogative proprietarie, di per sé incompatibile con la destinazione di tipo conformativo dichiarata dall’amministrazione. In forza e nei limiti delle considerazioni che precedono, le delibere di approvazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico del Comune di Poggio a Caiano debbono essere annullate nella parte in cui prevedono la classificazione a verde pubblico per il terreno di proprietà dei ricorrenti. »

 

04/09/2013

 

Fonte:

http://www.urbium.it

 


 

Convenzione per iscritti a ReteIngegneri.it

Il presente articolo costituisce un estratto proveniente da una delle riviste telematiche pubblicate da Exeo Edizioni, editore con il quale ReteIngegneri.it ha stretto un accordo di convenzione in favore dei propri iscritti per l'accesso a condizioni agevolate a numerose pubblicazioni professionali.

Maggiori informazioni sulle pubblicazioni in convenzione e sulle condizioni di favore previste per gli iscritti al network sono disponibili al seguente link:
http://www.reteingegneri.it/convenzioni/riviste-specializzate/convenzione-con-exeo-edizioni.html

Ricordiamo che l’iscrizione a ReteIngegneri.it è gratuita ed aperta a tutti gli Ingegneri.

Convenzioni analoghe in favore di Architetti e Geometri sono disponibili sugli altri portali del network ReteArchitetti.it e CercaGeometra.it.

Seguici su Facebook