Come procedere in caso di ricezione di bollette elettriche di conguaglio con importi molto elevati

Vi sono alcuni casi di utenti che si sono visti recapitare delle fatture relative alle utenze elettriche, recanti degli addebiti piuttosto elevati e anomali. Cifre che si aggirano di frequente anche intorno ai cinquemila o sei mila euro.

Tali fatture comportano un’esposizione molto onerosa per gli utenti, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di fatture di conguaglio. Bollette all’interno delle quali, il singolo venditore ricalcola i consumi di una determinata utenza, poiché per diverso tempo o anche per anni, non è stato in grado di fatturare tenendo conto dei consumi effettivi. In mancanza di dati certi il venditore emette comunque fattura, ma i consumi indicati sono “stimati”, ossia fanno riferimento a un calcolo forfettario determinato in base alla media dei consumi di ciascuna utenza. Le fatture di conguaglio recapitate a numerosi utenti ricostruiscono addirittura i consumi effettuati dall’anno 2007 al 2011.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha stabilito l’obbligo di effettuare la lettura dei contatori almeno una volta all’anno, a carico delle aziende. Tuttavia questo nella pratica non sempre avviene. Le società che operano nel mercato libero, ma anche chi opera nel mercato tutelato, non vengono a conoscenza in maniera diretta dei dati necessari per la fatturazione a saldo. Il tramite tra aziende e consumatori è il cd. Distributore che deve comunicare ai primi l’effettivo consumo degli utenti, in mancanza le aziende fatturano quindi in modo stimato.

Per il cliente che è titolare di un contratto di fornitura con condizioni regolate dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas (quindi nel mercato tutelato ndr), la Delibera n. 229/01 all’articolo 10 riconosce la possibilità di ottenere una rateizzazione a migliori condizioni. L’importo generato dal conguaglio non solo infatti deve essere rateizzato, qualora l’utente ne faccia richiesta, ma il numero delle rate dovrà corrispondere almeno al numero di fatture in acconto ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio. Inoltre il numero delle rate non potrà essere inferiore a due.

Ecco un esempio pratico. Ipotizziamo che l’utente abbia ricevuto l’ultima fattura a conguaglio nel dicembre 2008, e da quel momento in poi in mancanza di un dato certo relativo ai consumi, il suo venditore abbia fatturato in maniera stimata fino al conguaglio, che ha generato degli importi molto onerosi per l’utente.  Le fatture trasmesse in acconto in quell’arco di tempo potranno costituire la base per il piano di rateizzazione. Se da quel dicembre 2008 a novembre 2011 per esempio ne sono state recapitate otto in acconto, allora la somma dovrà essere rateizzata in otto rate di pari importo.

Vista la frequenza con la quale si verificano questi casi, è certa la difficoltà del distributore competente per zona nell’effettuare le letture dei contatori. Ciò avviene nonostante i modelli attuali consentano di rilevare i consumi anche a distanza. Situazioni che troppo spesso si ripercuotono sugli utenti. Per ovviare in parte a tali inconvenienti, è consigliabile che i consumatori nella loro qualità di titolari di utenze elettriche facciano attenzione ai propri consumi, effettuando spesso la lettura del proprio contatore e trasmettendo i dati ottenuti al proprio venditore, in modo da consentirgli di fatturare a saldo.

 

10/02/2012

Fonte:

http://www.retearchitetti.it

 

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