È possibile detrarre il 50% del costo di acquisto di una stufa a pellet

Una soluzione che sta sempre più prendendo piede nel nostro Paese è quella delle stufe a pellet, che assicurano un funzionamento molto efficiente (dal 75 al 90% di efficienza complessiva), e hanno un contenuto di Btu (unità di misura termica) 4-5 volte superiore rispetto al legno o ai trucioli di legno. Le stufe a pellet presentano anche emissioni di particolato molto basse, 50 volte meno rispetto alle vecchie stufe a legna, e 2-5 volte inferiori rispetto a quelle più efficienti.

Un’occasione per tutti i consumatori interessati a questa tipologia di apparecchi è rappresentata dal Decreto crescita varato a fine luglio, che prevede che nel periodo ricompreso tra il 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia sia prevista una detrazione fiscale del 50%, aumentata rispetto al precedente 36%. Il tetto massimo della detrazione è stato inoltre innalzato da 48.000 a 96.000 euro.

Nella casistica degli interventi ammessi al beneficio rientrano anche le stufe a pellet: le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di questi prodotti possono essere dedotte della metà, purchè il rendimento diretto non sia inferiore al 70%. La detrazione del 55% (prorogata anch’essa sino a giugno 2013), invece, spetta solamente nel caso in cui l’installazione della stufa a pellet faccia parte di un intervento di riqualificazione globale dell’edificio.

Rispetto al recente passato, gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti. In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

Per fruire della detrazione è però necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto pagante; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.

 

15/09/2012

Fonte:

http://www.tekneco.it

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