Auto aziendali: scheda carburante non più necessaria se acquisto effettuato con bancomat o carte di credito

I costi delle autovetture aziendali , per quanto riguarda la certificazione degli acquisti di carburante effettuati da soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, sono soggetti a una specifica regolamentazione. “In particolare, si tratta della cosiddetta scheda carburante, istituita dal decreto 7 giugno 1977 e poi aggiornata con le indicazioni richieste dal Dpr 444/1997. La scheda sostituisce la fattura ed è valida sia ai fini della detrazione dell’Iva, sia per consentire la deduzione del costo d’acquisto ai fini delle imposte sul reddito.

L’articolo 7 del richiamato decreto Sviluppo ha però integrato l’articolo 1 del Dpr 444/1997 prevedendo che, contrariamente a quanto riferito, i soggetti Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione in Italia, soggetti alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria, non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante”.

L’agenzia delle Entrate precisa dunque che l’esonero dalla scheda carburante è possibile soltanto per gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o prepagate intestate al soggetto che esercita “l’attività d’impresa, arte o professione”.

 

 

06/18/2012

Fonte:

http://www.waroncash.org

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