È ammissibile presentare una nuova DIA per demolizione e ricostruzione di un edificio anche dopo la scadenza del termine ultimazione lavori

Qualora sia stata presentata una d.i.a. per la demolizione e ricostruzione di un edificio e sia scaduto il termine triennale per l'ultimazione dei lavori, può essere certamente presentata una nuova d.i.a. per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione, dal momento che la scadenza del termine non è di per sé sola sufficiente a trasformare l'intervento da ristrutturazione a nuova costruzione.


 

TAR Lazio, Sezione Latina, sentenza n.621 del 15/07/2013

Relatore :

Antonio Massimo Marra

Presidente :

Francesco Corsaro

 

Oggetto:

opere ed interventi --> natura degli interventi --> ricostruzione

Sintesi:

Qualora sia stata presentata una d.i.a. per la demolizione e ricostruzione di un edificio e sia scaduto il termine triennale per l'ultimazione dei lavori, può essere certamente presentata una nuova d.i.a. per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione, dal momento che la scadenza del termine non è di per sé sola sufficiente a trasformare l'intervento da ristrutturazione a nuova costruzione.

Estratto:

« Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente prospetta il tema centrale della causa, che investe direttamente la ricognizione della natura dell’intervento assentito, là dove lo stesso viene configurato come “nuova costruzione”, anziché di “ristrutturazione”; tale conclusione sarebbe fondata sul rilievo del non trascurabile lasso di tempo asseritamente intercorso tra la demolizione (avvenuta a seguito del rilascio della prima DIA) ed i lavori di ricostruzione (avviati in forza del permesso di costruire rilasciato nel 2012). Il motivo è infondato. Il Collegio non condivide la prospettazione del ricorrente secondo cui la richiesta - alla scadenza del termine triennale ex art. 27 dlgs. 380/01 - di una nuova DIA per ultimare l’intervento di ricostruzione dell’immobile già demolito, trasformerebbe la natura dell’intervento da “ristrutturazione” a “nuova costruzione”. Sul punto non si ravvisano ragionevoli motivi ostativi per precludere a colui che non ha realizzato i lavori di demolizione e ricostruzione entro il visto termine triennale, di ripresentare una nuova DIA proprio per poter completare i lavori di ristrutturazione intrapresi. »

 

Oggetto:

giudizio --> impugnazione --> titolo edilizio --> DIA/SCIA --> atto privato

Sintesi:

È inammissibile la domanda con cui si chiede l'annullamento della d.i.a., dal momento che questa è atto di un soggetto privato non costituente esplicazione di una potestà pubblicistica, con la conseguenza che essa non dà luogo ad un provvedimento amministrativo tacito di assenso.

Estratto:

« D’altro canto la domanda di cui ai secondi motivi aggiunti, per come formulate dal ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile e ciò a prescindere dagli effetti sostanziali che comunque discendono dalla richiesta di annullamento del permesso di costruire del 2012. Va, invero, rilevato che già il Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 9-2-2009, n. 717), aderendo alla concezione cd. "privatistica" della denunzia di inizio di attività, aveva affermato che questa è …”atto di un soggetto privato non costituente esplicazione di una potestà pubblicistica, con la conseguenza che essa non dà luogo ad un provvedimento amministrativo tacito di assenso”. Pertanto, la tutela del terzo controinteressato avviene non attraverso l'impugnazione della D.I.A. ovvero attraverso l'instaurazione di un giudizio sul silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di esercizio del potere sanzionatorio; essa è piuttosto affidata alla possibilità di proposizione di un'azione di accertamento autonomo dinanzi al giudice amministrativo, al fine di sentire pronunziare da questo che non sussistevano i presupposti per svolgere l'attività sulla base della D.I.A.. Sul piano normativo il nuovo art. 19, comma 6-ter, della L. 7.8.1990, n. 241 stabilisce che “ La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. Ne consegue che la domanda proposta con i motivi aggiunti nel presente giudizio, non rispondendo a tale paradigma, risulta inammissibile. Anche a voler prescindere da tale ultima conclusione sembra, in ogni caso, far difetto altresì un valido interesse in capo al ricorrente, tenuto conto che i lavori - per sua stessa ammissione - non hanno avuto seguito, essendo stati intrapresi nel 2012, ossia solo successivamente al rilascio dell’impugnato permesso di costruire. »

 

Oggetto:

opere ed interventi --> natura degli interventi --> ricostruzione

Sintesi:

A seguito della nuova formulazione dell'art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001, così come risultante dal D. Lgs. 301/2002, la demolizione e la ricostruzione ben possono comportare aumenti della superficie utile, sempre che l’aumento non sia espressamente vietato dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale comunale.

Estratto:

« In ogni caso quand’anche vi fosse una minima divergenza volumetrica, va rammentato che seppur ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, l’intervento di demolizione e ricostruzione è compreso nella categoria della ristrutturazione edilizia, con il limite della stessa volumetria e sagoma di quelle preesistenti, tale limite è più ampio di quello previsto nella formulazione originaria della norma, la quale prescriveva “la demolizione e la successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente”. Ne discende che alla stregua nuova formulazione normativa, la demolizione e la ricostruzione ben possono comportare aumenti della superficie utile, sempre che “l’aumento non sia espressamente vietato dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale comunale”. »

 

10/09/2013

 

Fonte:

http://www.urbium.it

 


 

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