Non più operante l'occupazione acquisitiva

Non può più considerarsi conforme al nostro ordinamento giuridico l’istituto di conio giurisprudenziale della cd. occupazione appropriativa; deve ritenersi invece che la proprietà del bene non passi all'Amministrazione in ragione dell'irreversibile trasformazione degli immobili.

 

 

TAR Sicilia, Sezione II Catania, sentenza n.1684 del 04/06/2013

Relatore :

Diego Spampinato

Presidente :

Salvatore Veneziano

 

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> indennità --> indennità di occupazione

Sintesi:

In ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima sussiste pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000, e dell’art. 20, Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Pertanto, tale domanda ricade nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e specificamente in quella della Corte d’Appello in unico grado competente per territorio.

Oggetto:

patologia --> occupazione illegittima --> dies a quo

Sintesi:

Il termine iniziale del periodo di occupazione illegittima, deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.

Estratto:

« Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione legittima, proposta dal Comune resistente. L’eccezione deve essere accolta sussistendo, al riguardo, pacificamente, la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000, e dell’art. 20, Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28456; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; Cassazione, SU civili, 5 agosto 2009, n. 17944; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 220; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 24 novembre 2009, n. 1945). Il periodo di occupazione legittima, riguardo al quale sussiste la giurisdizione della Corte di Appello in ordine alla determinazione della indennità, va dalla immissione in possesso, avvenuta il 18 luglio 2001, giusto verbale redatto dall’incaricato del Comune resistente (allegato al ricorso sub 4), fino al 18 luglio 2006. Infatti, l'ordinanza sindacale n. 5682 del 21 giugno 2001 (allegata al ricorso sub 3) ha stabilito che l’occupazione d’urgenza «…dovrà avvenire entro tre mesi dalla data della presente Ordinanza e non potrà protrarsi oltre il termine di anni 5 (cinque) dalla data di immissione in possesso…». In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto condivisibilmente modo di affermare che «…In relazione al termine iniziale [del periodo di occupazione illegittima], questo deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra. Ciò in considerazione che il fatto iniziale di occupazione, se non sono stati annullati tutti gli atti a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità, diviene illegittimo solo successivamente, ed in ragione degli ulteriori vizi del procedimento, normalmente collegati alla mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio…» (Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4408; in tema, anche TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 3 agosto 2012, n. 1988). Pertanto, tale domanda ricade nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e specificamente in quella della Corte d’Appello in unico grado competente per territorio, avanti alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. »

 

Oggetto:

patologia --> acquisizione sanante --> art. 42 bis dpr 327/2001 --> retroattività --> retroattivo

Sintesi:

Per effetto del comma 8 dell'art. 42 bis DPR 327/2001 le disposizioni di tale articolo trovano applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Estratto:

« Il Collegio ritiene quindi di precisare come alla vicenda per cui è giudizio non si applichi il TU espropriazioni, essendo stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera con la citata delibera 22 febbraio 2001, n. 23; ciò tuttavia non osta alla applicazione alla presente vicenda dell’art. 42-bis di tale TU, atteso il disposto del comma 8 di tale articolo, secondo cui le disposizioni di tale articolo trovano applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (sul punto TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 26 aprile 2013, n. 1220). »

 

Oggetto:

patologia --> occupazione illegittima --> occupazione appropriativa e usurpativa --> occupazione appropriativa o acquisitiva --> non esiste

Sintesi:

Non può più considerarsi conforme al nostro ordinamento giuridico l’istituto di conio giurisprudenziale della cd. occupazione appropriativa; deve ritenersi invece che la proprietà del bene non passi all'Amministrazione in ragione dell'irreversibile trasformazione degli immobili.

Oggetto:

patologia --> decreto di esproprio --> tardivo

Sintesi:

Il provvedimento di esproprio è tardivo è inidoneo a modificare in via autoritativa l’assetto proprietario.

Oggetto:

patologia --> acquisizione sanante --> art. 42 bis dpr 327/2001 --> riparazione per equivalente o in forma specifica --> poteri del giudice --> condanna alternativa

Sintesi:

La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà dei terreni in conseguenza dell'irreversibile trasformazione da essi subita può essere accolta ordinando all'Amministrazione, in base al disposto dell’art. 42-bis, TU espropriazioni, di restituire (previa sua riduzione in pristino) il bene irreversibilmente trasformato, ovvero di acquisirlo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis TU espropriazioni.

Estratto:

« Occorre adesso passare all’esame del merito del ricorso, a fondamento del quale è posto il passaggio della proprietà del fondo al Comune resistente, verificatosi per effetto dell’istituto di origine pretoria denominato “accessione invertita” o “occupazione appropriativa”. Fino a non molto tempo fa, la giurisprudenza riconduceva vicende analoghe a quella oggetto dell’odierno ricorso all'istituto della c.d. occupazione “appropriativa” o “acquisitiva”, che determinava l'acquisizione della proprietà del fondo a favore della Pubblica Amministrazione per “accessione invertita”, allorché si fosse verificata l'irreversibile trasformazione dell'area; come noto, tale istituto, di origine pretoria, è sorto con la sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 1983, n. 1464 (sul punto, Corte costituzionale, 24 ottobre 2007 , n. 349). Oggi, non potendosi più considerare conforme al nostro ordinamento giuridico l’istituto di conio giurisprudenziale della cd. occupazione appropriativa (sul punto, ex plurimis, CGARS 18 febbraio 2009, n. 49, e, per una ricostruzione dell’istituto e della evoluzione giurisprudenziale, TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 2911), nel solco della recente giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi invece che la proprietà del bene non sia passata al Comune resistente in ragione della irreversibile trasformazione degli immobili. Ad oggi, l’orientamento della giurisprudenza è infatti nel senso di ritenere che, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell’area occupata resta tale a dispetto dell’intervenuta irreversibile trasformazione (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514). Ciò però non conduce necessariamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà dei terreni in conseguenza della irreversibile trasformazione da essi subita. Sul punto, questa Sezione II interna ha avuto infatti modo di statuire come la domanda di risarcimento basata su tali presupposti possa trovare accoglimento, mediante una pronuncia che obblighi l’Amministrazione alla cessazione della illegittima detenzione del bene attraverso l’utilizzo dell’istituto di cui all’art. 42-bis del TU espropriazioni, puntando la domanda risarcitoria per equivalente comunque alla tutela della situazione proprietaria (sul punto, fra le altre, sentenze 4 luglio 2012, n. 1652, e, da ultimo, 26 aprile 2013, n. 1220, alle cui motivazioni, ai sensi dell’art. 88, comma 2, cpa, si rinvia). In particolare, la citata sentenza 1220/2013 ha avuto modo di precisare come «…se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell’ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall’interessato (…) tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l’appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente prospettato dai ricorrenti - nella specie non risulti applicabile la disciplina di cui all’istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell’Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001…)». Nel caso di specie, la citata delibera 22 febbraio 2001, n. 23, prevedeva che i lavori e le espropriazioni dovessero avere inizio entro due anni dalla data della delibera ed essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio; l’immissione in possesso è avvenuta in data 18 luglio 2001, per cui il provvedimento di esproprio avrebbe dovuto essere emanato entro il 18 luglio 2004; essendo stato emanato in data successiva, il provvedimento di esproprio è tardivo e quindi inidoneo a modificare in via autoritativa l’assetto proprietario (ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 26 aprile 2013, n. 1220, alle cui motivazioni sul punto, ai sensi dell’art. 88, comma 2, cpa, si rinvia). Né a diversa decisione potrebbe peraltro indurre la circostanza che, con deliberazione di Giunta municipale n. 13 del giovedì 23 febbraio 2006 (allegata alla memoria di costituzione del Comune sub 17), il progetto è stato nuovamente approvato; anche a voler ritenere che il termine fosse di cinque anni, e non di tre, la delibera sarebbe comunque intervenuta dopo la scadenza dei 5 anni dalla precedente (esattamente, il giorno dopo; sul punto, Cass. civ., Sez. lavoro, 27 gennaio 1987, n. 757), ciò che comporta la sua inidoneità a prorogare il termine, essendo questo già scaduto (in proposito, ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 2911). Per tali motivi, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà dei terreni in conseguenza della irreversibile trasformazione da essi subita deve essere accolta ordinando al Comune di Castel di Iudica, in base al disposto dell’art. 42-bis, TU espropriazioni, di restituire (previa sua riduzione in pristino) il bene irreversibilmente trasformato, ovvero di acquisirlo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis TU espropriazioni. »

 

 

07/08/2013

Fonte:

http://www.esproprionline.it

 


 

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