Sentenza 9/8/2010. Case: ripartizione millesimi

Sentenza 18.477 9 Agosto 2010: Case: ripartizione millesimi, non è più necessaria l'unanimità dei condomini

 

Sentenza della Corte di Cassazione: sufficienti la maggioranza di 501 millesimi e dei presenti in assemblea per la modifica


CASE RIPARTIZIONE MILLESIMI - La Corte di Cassazione di Roma ha stabilito che per modificare la ripartizione delle tabelle millesimali, non sarà più necessaria l'unanimità di tutti i condomini: basta la maggioranza di 501 millesimi e dei presenti in assemblea.  Sulle tabelle millesimali si decide la suddivisione delle spese condominiali. 


SUNIA E APU - «Noi», dice in una nota Antonio De Monaco, segretario nazionale Sunia e coordinatore Apu, «ci battiamo da anni contro questa assurda interpretazione normativa che rendeva di fatto impossibile la modifica delle tabelle millesimali in presenza di cambiamenti rilevanti, come sopraelevazioni, ampliamenti, trasformazione dei sottotetti e delle cantine nei condomini». Quindi con la sentenza 18.477 del 9 agosto 2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione si modifica la norma rimasta immutata da circa 70 anni. «I proprietari e gli inquilini onesti per anni hanno dovuto pagare anche le spese condominiali di quelli che hanno ampliato la loro quota. Tutto questo produceva tra l'altro malumore tra i condomini incentivando la morosità e le liti condominiali».



SUNIA: Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari
APU: Associazione Proprietari Utenti



A questo link riportiamo il testo completo della sentenza.

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