Sicurezza lavoro. Obblighi studi professionali alla redazione del documento valutazione rischi (DVR), nomina del responsabile sicurezza (RSPP) e responsabile lavoratori (RLS)
Gli studi professionali che occupano fino a 10 lavoratori sono ormai obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi standardizzato. Facoltativo invece se i lavoratori sono tra le 10 e le 50 unità, in tal caso si può scegliere tra il documento semplificato ed un ordinario DVR (redatto secondo l'art. 28 del DLgs. 81/08).
I doveri di un datore di lavoro non si esauriscono con la valutazione di tutti i rischi aziendali. Ci sono altri aspetti da affrontare come la nomina di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) di un RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza) del medico competente, se necessario, e poi formare le squadre di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro.
Iniziamo con l'analizzare gli obblighi che ruotano intorno alla figura dell'RSPP.
Quando un datore di lavoro è obbligato a nominare un RSPP?
Chiunque è datore di lavoro secondo il DLgs. 81/08 deve designare un Rspp. Dunque chi è obbligato a redigere un Dvr o Dvrs sicuramente avrà anche l'onere di nominarlo. Insieme alla valutazioni dei rischi, questo è un obbligo che il datore di lavoro non può assolutamente delegare.
Chi è l'RSPP?
È una figura centrale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza. Deve favorire le azioni che bisogna mettere in atto per prevenire infortuni e malattie professionali, inoltre deve controllare che venga attuato quanto previsto nel DVR o DVRS. E', in sintesi, il responsabile ed il coordinatore del servizio di prevenzione e protezione e collabora con il datore di lavoro ed il medico competente alla valutazione dei rischi ed alla redazione del DVR o DVRS.
Il servizio di prevenzione e protezione, coordinato dall'Rspp, sarà formato da addetti in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda. Anche gli addetti al Spp devono avere requisiti specifici (art. 32 Dlgs. 81/08).
Chi può essere l'RSPP e quali criteri bisogna seguire per la sua scelta?
L'Rspp deve essere una persona in possesso di capacità e di requisiti specifici che risponde al datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. Può essere una persona interna allo studio professionale (un lavoratore) oppure un consulente esterno. Certamente la nomina di Rspp non è compatibile con quella di Rls. Il ricorso a persone esterne è obbligatorio quando il personale interno non è in possesso dei necessari requisiti.
«Il datore di lavoro deve assolutamente evitare di nominare come Rspp un lavoratore subordinato in quanto lo stesso è il destinatario degli interventi di prevenzione e di protezione da predisporre e, quindi, essendo creditore di tutela, non può essere contemporaneamente soggetto attivo e farsi carico delle scelte organizzative e operative di prevenzione» [Ispesl.it - articolo "Ambiente&sicurezza" - Il Sole 24 Ore].
La scelta di una persona competente è di fondamentale importanza, perché in caso di danni ad un lavoratore, il datore di lavoro può essere condannato per "culpa in eligendo" nel caso abbia nominato una persona che non fosse in grado di assolvere il compito a dovere.
Quali sono i requisiti che deve possedere un RSPP?
Prima di tutto le capacità e i requisiti professionali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Inoltre l'Rspp deve avere almeno un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e possedere attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione. (art. 32, comma 2 DLgs 81/08).
Il datore di lavoro può svolgere il compito di RSPP?
Certamente sì. Il datore di lavoro di uno studio professionale può ricoprire il ruolo di RSPP, a mano che non diriga uno studio con più di 200 lavoratori (All. II del Dlgs 81/08). Il datore di lavoro ne deve dare però notizia al RIS e sul DVRS deve essere specificato che egli assume anche il compito di RSPP. Dovrà, però, aver frequentato un apposito corso di formazione (con obbligo di aggiornamento ogni 5 anni) secondo quanto disposto dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dalle Linee applicative approvate il 25 luglio 2012 che consentono anche, previo rispetto di alcune condizioni, di seguire i corsi in modalità e-learning.
Un architetto (anche con laurea del V.O.) è però esonerato dai corsi per Rspp definiti "Modulo A" e "Modulo B", deve però frequentare il "Modulo C" di specializzazione ed è soggetto all'aggiornamento quinquennale.
20/06/2013
Fonte:
http://www.professionearchitetto.it