L’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE): cosa è, chi la deve pagare, termini pagamento, esclusioni
Si tratta della “nuova” imposta patrimoniale a carico dei residenti (fiscali) in Italia[1] nel caso in cui detengano beni immobili all’estero.
Avvertenza particolare – Difficoltà interpretative e di applicazione della normativa
Trattasi di una normativa che vuole colpire immobili all’estero i quali invece funzionano e soggiacciono a concetti, schemi ed istituti giuridici, filosofia di diritto o economica talvolta nettamente diversa a quella italiana, con la quale la norma è stata pensata e mal scritta.
Adattare nozioni e tipici meccanismi di diritto “interno” in ordinamenti stranieri è molto difficile. I provvedimenti relativi a tale normazione di emergenza ostacolano poi una ordinata, coerente e semplice applicazione del tributo. Infatti la sua applicazione è un vero rompicapo che, per via del principio italiano dell’autotassazione, non può che ricadere sulla testa del contribuente.
Contribuente che, anche se lo volesse, non riesce in alcuni casi a dirimere la matassa tributaria che gli è caduta addosso.
L’imposta Patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (cd. “IVIE”)
La manovra “Salva Italia”, e precisamente l’ Art. 19, commi 13 – 17, D.L. 201/2011(convertito in Legge 214/2011), ha istituito l’“imposta sul valore degli immobili situati all’estero” a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 contiene le disposizioni attuative di tale regime.
Decorrenza. L’imposta in argomento è istituita a decorrere dal 2011: ciò significa che dovrà essere pagata nel 2012 con effetto sul 2011 (per la prima volta nella dichiarazione dei redditi “Unico 2012”).
Oggetto. L’imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale[2]; l’Agenzia delle Entrate, nel citato Provvedimento 72442, afferma che l’imposta si applica anche sugli immobili “scudati”, sia per mezzo della cd. “regolarizzazione” che del “rimpatrio giuridico”.
Primo rompicapo: il diritto di proprietà o i diritti reali sono concetti di diritto italiano da applicarsi nel contesto di un ordinamento straniero e tale esercizio talvolta può risultare difficoltoso od addirittura impossibile.
In Repubblica Ceca non esiste una base imponibile per gli immobili, mentre in Madagascar non esiste la proprietà privata[3] ma solo concessioni. Oppure, come coniugare il leasehold e il freehold di diritto inglese con il nostro concetto di proprietà?
E la multiproprietà? Si ritiene che non debba essere strictu sensu assimilata a un diritto di proprietà o a un diritto reale immobiliare.
Recentissima presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 28/E del 2.7 u.s. con la quale ha chiarito che devono pagare l’IVIE i proprietari, ma anche i titolari dei diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie degli immobili esteri. Non paga il titolare della nuda proprietà. Deve versare l’IVIE anche il locatario di immobili in leasing, anche se da costruire od in corso di costruzione, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso[4].
Paga l’IVIE il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali[5]
Relativamente ai paesi di common law, pagherà l’imposta il possessore del bene immobile (leasehold).
Soggetti passivi. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia (nota 1) proprietarie, od anche solo titolari “di altro diritto reale”, di un immobile estero. Residente fiscale in Italia è anche il cittadino francese o la badante ucraina (ed extracomunitari in genere) che risiedono in Italia: ciò comporta che costoro sono soggetti passivi del tributo.
Per via della generalità della previsione normativa, si ritiene anche che l’imposta riguardi sia i soggetti che hanno correttamente compilato in passato il modulo RW sia quelli che non hanno rispettato l’obbligo.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova imposta gli immobili situati all’estero posseduti da:
- società commerciali (snc, sas, srl, spa, società cooperative) ed enti ad esse equiparati;
- società semplici ed enti ad esse equiparati;
- trust;
- enti non commerciali.
Misura dell’imposta e base imponibile. L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili e si applica sul costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto. In mancanza di questo, si applica secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Ma qui ci si potrebbe trovare di fronte ad un secondo rompicapo.
Il parametro “costo d’acquisto” ha destato parecchie perplessità: come non apparire inaccettabile che siano posti sullo stesso piano il contratto di acquisto stipulato molti anni fa (20 anni fa, ad esempio) con un altro che sia stipulato di recente (un anno fa, ad esempio) ?
Anche il “valore di mercato del luogo”, criterio residuale del principale, è quantomai aspecifico e talvolta impossibile da ricavare.
L’Agenzia delle Entrate, a pag. 7 della Circ. n. 28/E del 2.7.2012 puntualizza che il valore di mercato “… può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.”
Quotazioni di Parigi, Londra, Berlino e New York sono ricavabili, ma in altre parti del mondo non esiste mercato se non un “valore” soggettivamente ed in modo indefinito attribuibile.
Al cospetto di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate che pretendesse di tassare immobili esteri come se appartenessero all’ordinamento italiano il contribuente rischia quantomeno delle incomprensioni.
Casi specifici:
- qualora l’immobile non sia più posseduto alla data dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
- per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal defunto o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
- un valore dell’immobile espresso in valuta diversa dall’euro deve essere convertito per mezzo dei tassi di cambio utili ai fini della compilazione del modulo RW del modello Unico. Per il 2011, occorre riferirsi ai tassi di cambio contenuti nel Provvedimento Agenzia delle Entrate 30.1.2012.
Immobili situati nell’Unione europea
In sede di conversione del cd. “Decreto sulle Semplificazioni Fiscali”[6], un decreto diverso da quello che ha istituito l’ IVIE, il Governo ha, con l’Art. 8 del D.L. 16/2012, sottoposto al Parlamento la possibilità di trattare gli immobili europei in maniera “privilegiata”[7]. La motivazione della minor imposizione risiede unicamente nell’evitare censure di tipo comunitario[8].
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea , o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni[9], il valore è quello catastale ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale nello Stato estero[10]. Per cui, essendo normalmente il valore catastale è più basso del costo di acquisto, i contribuenti stanno cercando di assumere il “valori catastale” esteri” e poi “italianizzarlo”. È un procedimento col quale gli italiani, dopo la pizza, la pasta ed il gelato esportano i coefficienti IMU, applicando la maggiorazione del 160% per rivalutare i valori catastali o “simil-catastali” esteri[11].
In assenza del valore catastale torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto.
In mancanza di valore catastale ed anche del costo di acquisto, si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Un terzo rompicapo è costituito dal fatto che, se pur vero che dei coefficienti potessero essere ipotizzati guardando alla nostra normativa interna, un dato oggettivo è costituito dal fatto che i contribuenti non possono disporre di un valore catastale univoco che consenta di rendere “certa” (che significa formalmente corretta ed insindacabile da parte di funzionari pruriginosi di conquista di budget fiscale) l’obbligazione tributaria.
Ecco allora che parzialmente sul fil di lana l’Agenzia delle Entrate con la citata Circolare n. 28/E del 2.7 u.s. ha individuato i Paesi europei per i quali si deve assumere quale base imponibile il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte estere (indicate nella tabella da pag. 27 della circolare).
Individua, residualmente, anche quei Paesi ove non esiste un “valore catastale” (Belgio, Francia[12], Irlanda e Malta ) per i quali , invece, si deve fare riferimento al costo di acquisto (e, in assenza, al valore di mercato) oppure, a scelta, il reddito medio ordinario previsto per le legislazioni locali moltiplicato per i coefficienti IMU (uno pseudo-valore catastale “virtuale” e “fai da te”).
Determinazione dell’imposta. L’imposta è dovuta proporzionalmente:
- per la quota di possesso dell’immobile e
- per i mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero[13].
Credito d’imposta. Dall’imposta patrimoniale dello 0,76% si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi UE, Norvegia ed Islanda, è consentito dedurre un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, a condizione che queste non vengano scomputate dall’Irpef italiana[14].
La misura del credito d’imposta non ha altra motivazione se non quella di prevenire censure di doppia imposizione, posto che attenua il carico fiscale su uno stesso bene tassato in due giurisdizioni differenti.
Ma qui ci si potrebbe trovare di fronte ad un quarto rompicapo: il credito d’imposta spetta per le imposte estere versate “nell’anno “di riferimento e ad esso relativa”. Generalmente la legislazione italiana si riferisce alle imposte versate nell’anno (2011) mentre in molte legislazioni estere le imposte le fanno versare anticipatamente od in via posticipata (perlomeno in quota parte). Si ritiene che, rilevando l’effettivo versamento dell’imposta estera, dall’IVIE dovuta per il 2011 si debba scomputare l’imposta estera versata all’estero nel medesimo anno solare “di riferimento”.
L’Agenzia delle Entrate, con la citata Circ. 28/e del 2.7.2012 ha individuato, relativamente ai paesi UE le imposte patrimoniali che possono essere scomputate dall’IVIE (colonna 3 da pag. 27 della circolare).
L’Agenzia, questa volta, è stata particolarmente “generosa” verso le “imposte francesi”: è possibile scomputare sia la “Tax foncière”[15] che l’ “Impôt de Solidarité sur la Fortune”[16].
Relativamente alle imposte extra UE, la circolare cita espressamente la deducibilità dellaReal property tax statunitense, l’ Impuesto inmobiliario dell’Argentina, l’ “imposta sulla sostanza delle persone fisiche” e “l’imposta immobiliare” svizzera, così come la “tassa sulla proprietà delle persone fisiche” della Russia.
Limite per beneficiare dell’esclusione dall’imposta
L’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200,00 euro. Ciò significa che, di fatto, gli immobili con un valore fino a 26.381,00 sono esenti da IVIE. In certi ambienti tale esclusione è stata volgarmente denominata “l’esclusione delle badanti”.
In particolare, si osserva che secondo il Provvedimento Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 afferma che l’imposta non è dovuta solo se l’importo, prima di detrarre quanto già pagato all’estero per quell’immobile, non superi complessivamente i 200,00 euro, con ciò smentendo l’ipotesi secondo la quale ciascun soggetto dovesse pagare solo se la sua imposta, in proporzione alla propria quota di possesso, superasse i 200,00 euro.
In tali casi il contribuente non è tenuto alla compilazione del Quadro RM di Unico 2012 persone fisiche.
Dipendenti pubblici all’estero. È stata stabilita, con l’Art. 8 del D.L. 16/2012, L 16/2012, è stata prevista una disciplina specifica per:
- i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati[17].
Per costoro l’imposta è stabilita in misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze[18].
Versamento, liquidazione, accertamento e riscossione.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento, ai sensi dell’Art. 17, commi 1 e 2, del DPR 435/2001, con la precisazione che:
- non sono dovuti acconti;
- è consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’Art. 20 del D.Lgs. 241/1997.
- Come rilevato nelle “avvertenze generali”, con riferimento all’anno 2011 il primo versamento, per via della proroga prevista dal i termini di versamento sono stati prorogati dal DPCM (Decr. Pres. Del Cons. dei Ministri, come noto) del 6 giugno 2012, dovrà quindi essere effettuato:
- entro il 9.7.2012, senza maggiorazioni;
- ovvero entro il 20.8.2012, con la maggiorazione dello 0,4%[19].
Immobili esteri amministratati da una società fiduciaria residente
Nel caso di immobili, compresi quelli oggetto di operazioni di emersione attraverso il rimpatrio giuridico, per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima provvede ad applicare e a versare l’imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte del medesimo[20].
Qualora il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve comunicare i dati dello stesso all’Amministrazione finanziaria nel modello ordinario, a decorrere dal quello relativo al periodo di imposta 2012 (modello 770/2013).
Compilazione della dichiarazione. Le imposte sul valore degli immobili situati all’estero (così come quelle sulle attività finanziarie detenute all’estero) devono essere liquidate nel Quadro RM del modello Unico 2012 persone fisiche.
I soggetti che presentano il modello 730, proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero devono liquidare l’imposta patrimoniale sugli immobili esteri presentando il quadro RM unito al frontespizio di Unico 2012 persone fisiche.
Conclusione
Adempimento che crea molto fastidio nei contribuenti, più per la burocrazia che (alle attuali aliquote) per il “peso” fiscale. Perdipiù, considerato il modesto gettito totale, non aiuta se non in misura ultramodesta, le casse dello Stato.
Per non parlare delle totali asimmetrie numeriche con il Quadro RW, sul quale -come noto- non si pagano tributi, ma che possono ingenerare tanti errori oltre che lavoro.
A parte il marketing dell’equità fiscale ed il consenso di alcune parti sociali, ne valeva (ne vale) la pena?
[1] Coloro che sono iscritti all’anagrafe residente o domiciliate o residenti in Italia e vi soggiornino per più di 183 giorni anche in via non continuativa nell’anno (solare). Per un approfondimento vedi “La residenza fiscale comanda il pagamento dell’Irpef in Italia”.
[2] Partendo dalla lettera della norma “immobili a qualsiasi uso destinati”, che è uguale a quella utilizzata ai fini IMU, potrebbe essere che sono soggetti al tributo i titolari del diritto (reale) di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie degli immobili situati all’estero. Di conseguenza la interpretata esclusione dall’imposta della nuda proprietà su immobili all’estero è stata confermata una settimana prima della scadenza del versamento dalla Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2.7.2012. Trattasi, la presente, di una “disperata” interpretazione basata sulle disposizioni dell’IMU per la necessità di individuare le fattispecie impositive, in assenza degli opportuni chiarimenti sulla disciplina.
[3] Come noto il paese malgascio fino al 1975 dall’Unione Sovietica assumeva al proprio interno proprio tutto, anche leggi e regolamenti.
[4] da notare la presenza di una ulteriore assimilazione all’IMU.
[5] Sembrerebbero esclusi quindi i titolari di concessione abitativa (non demaniale, se si equipara alla concezione italiana) ottenuta nel Madagascar, ad esempio.
[6] che di fiscale non ha semplificato nulla bensì ha ulteriormente regolamentato od allargato le basi di imposizione.
[7] Nella prima stesura, la base imponibile dell’imposta era pari al valore dell’immobile così come assunto ai fini dell’assolvimento delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.
[8] Al pari dell’imposta di bollo fissa di 34,20 euro (e non lo 0,10%) per le somme nei c/c e depositi presso istituti finanziari comunitari.
[9] o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, quali la Norvegia e l’Islanda.
[10] Pur non essendo la sede, solo un cenno per evidenziare che, pur comprendendo che i tecnici redattori del provvedimento intendessero ricomprendere qualsiasi elemento da poter astrattamente utilizzare per il computo dell’imposta, il valore che si assume per l’assolvimento delle imposte “di natura patrimoniale” è sommamente diverso da quello previsto per quelle di “natura reddituale”. Molto più ampio il primo per essere assoggettato ad aliquote basse, molto ridotto il secondo per essere colpito da percentuali generalmente molto più alte.
[11] Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
[12] Paese numericamente preferito dagli italiani che comprano casa all’estero, in Francia esiste un revenue cadastral, cioè un reddito catastale (reddito medio ordinario), che esprime un valore locativo presunto, ma non un moltiplicatore che “trasformi” il reddito in valore catastale. In questo caso, l’Agenzia lascia al contribuente la scelta della base imponibile, ed afferma che lo stesso può applicare lo 0,76 % al costo di acquisto dell’immobile (o, in assenza, al valore di mercato) o al reddito medio ordinario del Paese estero moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai fini IMU (metodo “misto”). Per un’abitazione detenuta in Francia in concreto si può quindi determinare l’imposta prendendo a riferimento il costo di acquisto o moltiplicando per 160 il reddito medio presunto (valore locativo catastale abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della taxe foncière). La facoltà concessa al contribuente di utilizzo del metodo “misto” consente di evitare le sperequazioni che potrebbero derivargli dall’utilizzare il costo di acquisto (che come già rilevato può variare notevolmente a seconda dell’anno in cui un immobile è stato acquistato). È appena il caso di rilevare che il contribuente può legittimamente scegliere il metodo di calcolo per lui meno oneroso.
[13] Colui che ha acquistato un immobile a Berlino il 5 ottobre dell’anno paga proporzionalmente a 3 mesi.
[14] Le imposte di natura reddituale possono essere scomputate se non sono già state detratte dalle imposte sui redditi ai sensi dell’Art. 165 del TUIR. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’Art. 165 del TUIR, dall’imposta dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito di imposta derivante da tale eccedenza.
[15] i dubbi su tale scomputo erano molti, in quanto la convenzione Italia-Francia non annovera tale imposta né fra quelle patrimoniali né fra quelle reddituali e la sua natura è piuttosto ibrida.
[16] la cui natura è certamente quella di imposta patrimoniale ma che, tuttavia, colpisce solo i patrimoni di un certo valore ed è, quindi, assolta da un numero esiguo di contribuenti.
[17] Rientrano tra i prestatori di lavoro all’estero, ad esempio, i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia non essendo iscritti all’AIRE. In tale ambito, rientrano i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza in Italia è fissata in base ad accordi internazionali, ad esempio, ONU, NATO, Unione europea, OCSE.
[18] L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero.
[19] La Risoluzione Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54 ha istituito il codice tributo “4041″ denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo si espone nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Attenzione, però, perché in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, invece, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101″.
[20] La Risoluzione Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54 ha istituito il codice tributo “4042″ denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – società fiduciarie”.
In sede di compilazione del modello F24, anche il suddetto codice tributo si espone nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per il codice tributo 4042, il campo “NN” non deve essere valorizzato, in quanto il versamento da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.
08/08/2012
Fonte:
http://www.rischiocalcolato.it