Installazione delle tende da sole: problemi connessi all’alterazione del decoro architettonico ed alla proprietà dei balconi

L’installazione delle tende da sole sul prospetto (soprattutto su quello che dà sulla pubblica via) può prima d’ogni cosa comportare la necessità di chiedere dei preventivi permessi amministrativi. La rilevanza storico-artistica del palazzo, ad esempio, può assoggettare una simile operazione ad un’autorizzazione alla sovraintendenza competente per territorio (art. 21 d.lgs n. 42/04). In alcuni comuni, inoltre, vigono le così dette ordinanze sul colore sicché prima di qualsiasi intervento è utile prendere le necessarie informazioni presso gli uffici comunali competenti.



Nel caso di unità immobiliare ubicata in condominio alle questioni pubbliche si aggiungono quelle strettamente inerenti la compagine condominiale: l’alterazione del decoro architettonico e la necessità di chiedere l’autorizzazione per l’apposizione dei ganci cui fissare i teli.

 

Quanto al decoro dell’edificio, per evitare lamentele circa la sua avvenuta alterazione è consigliabile, prima di procedere all’installazione, ottenere il preventivo consenso di tutti i condomini. Agire diversamente non è illegittimo ma espone al rischio di vedersi contestata l’alterazione del decoro, magari anche per le vie giudiziali. Ottenere il benestare da ognicondomino, quindi, significa agire in piena sicurezza,tenendo presente che si tratta d’un bene comune che s’identifica con ”l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. 851 del 2007).

Il regolamento condominiale, proprio in ragione del fatto che tra le sue funzioni c’è quella di disciplinare il decoro dello stabile, può contenere particolari norme relativamente all’installazione delle tende (es. dimensioni, colore, ecc.)

Per quanto riguarda l’autorizzazione a fissare i ganci al così detto sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante, è opportuno ricordare la distinzione tra balconi aggettanti ed incassati. I primi ”costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (Cass. 30 luglio 2004 n. 14576). Per quelli c.d. incassati, invece, la proprietà è divisa a metà essendo considerati gli stessi un tutt’uno con il solaio interpiano.

Per riguarda l’aggancio delle tende bisogna ricordare che:

a) nel caso di balcone aggettante privo di elementi in grado di connotare l’estetica del palazzo, il condomino interessati all’installazione dovrà chiedere il permesso d’apporre i ganci al proprietario dell’unità immobiliare cui il balcone funge da pertinenza;

b) nel caso di presenza di elementi che caratterizzano il decoro del condominio, l’autorizzazione andrà chiesta alla compagine nel suo insieme;

c) nel caso di balcone incassato e limitatamente l’apposizione dei ganci non dovrà essere chiesto nessun permesso.

 

10/10/2010

Fonte:

http://businesstime.ejarvis.eu

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