Edilizia

Non è prevista la determinazione del C.O.S.A.P. in misura forfettaria per le attività di produzione energia da fonti rinnovabili

La determinazione forfettaria del C.O.S.A.P. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ex art. 63, co. 2, lett. f), D. Lgs. 446/1997 non si applica all'attività di produzione e trasporto dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili che sia svolta da una società privata, giacché la produzione di energia da fonti rinnovabili non costituisce servizio pubblico come l'erogazione della stessa alla generalità degli utenti.

Regolarizzazione occupazione e ordine rilascio immobile occupato

In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.

Edificabilità area destinata ad edilizia scolastica

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti.

Edificabilità: Corte di Cassazione sentenza n.14840 del 13/06/2013

La tecnica estimativa fondata sul valore comprensoriale comporta il superamento dell'azzonamento e la sostituzione ad esso di un "comparto virtuale" rimesso non più al momento della programmazione urbanistica, ma a quello della stima dei terreni chiamati a farne parte, e perciò ad un'ampia e non controllabile discrezionalità sia per quanto riguarda la sua istituzione, che la delimitazione, sia soprattutto per apprezzarne la funzionalità ad uno specifico edificato residenziale (piuttosto che ad interessi più generali della collettività), in palese contrasto con il sistema di pianificazione vigente.

Ricalcolo oneri concessori per mutamento destinazione uso immobili

Nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte, è possibile soltanto qualora le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma.

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