Anche le aziende con meno di 10 dipendenti dovranno disporre di addetti al sistema antincendio

Anche per le aziende con meno di 10 lavoratori è obbligatorio designare gli addetti al servizi antincendio. A chiarirlo è la Commissione per gli interpelli del ministero del Lavoro nella risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Viene affermato con chiarezza che il datore di lavoro forma la squadra per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze sulla base della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, se previsto.

L'istanza di interpello proposta dal CNI faceva riferimento al'art. 5 del DM 10.03.1998, secondo cui «per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio».

Le aziende con meno di 10 lavoratori, chiariscono dal Ministero - sono esonerate solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Ciò vale anche per le aziende considerate a rischio basso.

Per tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori, vale quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro è obbligato a «designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza».

Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 5 lavoratori di «svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione».

Per approfondire:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli interpelli. Interpello: Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.

 

03/12/2012

Fonte:

http://www.professionearchitetto.it

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