Caratteristiche contratti di locazione ad uso ufficio

contratti di locazione ad uso di ufficio sono diversi da altri tipi di contratti di locazione, come possono essere sicuramente e in primo luogo i contratti ad uso abitativo. Dunque, prima di avventurarsi nell'affitto di uffici o nella vendita negozi, è bene informarsi con il dovuto impegno. Tanto per cominciare, queste stipule sono proprie delle forme particolari, quale per esempio la durata dell’accordo, solitamente posta con la formula del “sei più sei”. Sei anni di contratto a canone concordato, cioè, ai quali può seguire un prolungamento per altri sei anni, solitamente alle medesime condizioni dei primi sei anni. E' bene sottolineare che le leggi variano in maniera considerevole se ad essere protagonisti sono i contratti per l'affitto o quelli relativi alla vendita di locali commerciali.


 

Varie ed eventuali

In seguito, chiaramente, a tutto il cappello iniziale formato dai dati anagrafici di entrambi i contraenti (ossia del locatore e del conduttore) e da quelli relativi all’esatta ubicazione dell’immobile in questione e alla sua reale essenza (quindi non solo l’indirizzo esatto, ma anche le mappature numerate, la categoria catastale, il numero di vani, la rendita catastale, etc.) si passa a ciò che in soldoni è il senso del contratto stesso: si mettono nero su bianco, quindi, la durata del contratto, la facoltà del conduttore (ai sensi della legge) di recedere lo stesso anticipatamente, il prezzo annuale della locazione ufficio e il prezzo stabilito per le varie rate (o mensilità) e le coordinate bancarie del locatore.

 

Specifiche particolari sulla locazione

Il più delle volte è richiesta, per questo tipo di accordi, una somma non indifferente da versare anticipatamente a titolo di cauzione attraverso la stipula di una fideiussione bancaria, in quanto questo tipo di contratto fa nascere automaticamente delle obbligazioni che debbono essere in qualche modo garantite.

 

L’uso d’Ufficio e l'Istat

A questo punto entrambe le parti convengono sull’aggiornamento annuale del canone, che è solitamente calcolato nella misura del 75% delle variazioni indicate dall’istat. Il conduttore del locale in esame si impegna a non tardare mai il pagamento del canone mensile oltre i termini appena stabiliti; inoltre si stabilisce che non sarà atto a far valere alcuna eccezione o azione d’altro tipo se non dopo il saldo di tutte le rate scadute.

A questo punto si specifica ulteriormente che i locali concessi avranno la sola destinazione d’uso di ufficio e che tale destinazione non è mutuabile. Si specifica, inoltre, il divieto assoluto di sublocazione, così come di cessione anche parziale dei locali coinvolti nel contratto. Il conduttore dichiara quindi, facendo riferimento principalmente agli articoli 34, 35 e 37 della legge 392 del 1978, che l’immobile sarà adoperato per svolgere attività che comportano contatti diretti con il pubblico.

Tale specificazione serve a sottolineare che tra i motivi di recesso potrà esserci anche il diniego da parte della pubblica autorità nel concedere le autorizzazioni necessarie ai fini delle attività che il conduttore intende svolgere nei locali da lui affittati.

03/02/2012

Fonte:

http://www.padronidicasa.it

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