Modello 730 2013: elenco delle principali novità introdotte

Il modello 730/2013 va presentato:

-         entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d'imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);

-         entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).

I modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate relativi ai redditi del 2012 sono:

-         730/2013 "relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche" che i contribuenti devono presentare nell'anno corrente, ma per i redditi dell'anno precedente;

-         730-1 relativo alla destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF;

-         730-2 per il CAF e per il professionista abilitato e 730-2 per il sostituto d'imposta;

-         730-3 concernente il "prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata";

-         730-4 e 730-4 integrativo inerenti alla "comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta";

-         bolla per la restituzione dei modelli 730 e/o 730-1.

-         Il modello 730/2013

 

Il modello 730/2013 è composto dal frontespizio da compilare con la scheda anagrafica e 8 quadri a cui segue la firma della dichiarazione.

-         QUADRO A: Redditi dei terreni;

-         QUADRO B: Redditi dei fabbricati;

-         QUADRO C: Redditi di lavoro dipendente e di pensione e simili;

-         QUADRO D: Altri redditi (esempio redditi di capitale o di lavoro autonomo);

-         QUADRO E: Oneri spese detraibili e oneri deducibili;

-         QUADRO F: Acconti, ritenute, eccedenze di versamento delle dichiarazioni precedenti;

-         QUADRO G: Crediti d'imposta;

-         QUADRO I: IMU.

-         La novità principale sarà l'IMU quindi: 

-         non saranno dovuti Irpef e relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (sostituiti dall'IMU);

-         saranno dovuti Irpef e relativi addizionali qualora l'immobile sia esente dall'IMU.

 

Altre novità:

-        il reddito dei fabbricati, che presentano un interesse storico o artistico, concessi in locazione, è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale (rivalutata del 5% e ridotta del 50%) e il canone di locazione (decurtato del 35%). Nel quadro B la rendita catastale dei suddetti fabbricati va indicata nella misura ridotta del 50%;

-        se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati) va indicato il codice 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a canone "concordato");

-        i redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l'ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l'anno 2012 chi presta l'assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell'acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l'ammontare totale del reddito percepito;

-        ai fini delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26/06/12 al 30/06/13 la detrazione d'imposta sale al 50% per un massimo di spesa di 96.000 euro. La stessa deduzione sarà applicata agli interventi per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato, a causa di eventi calamitosi (deve essere stato dichiarato lo stato di emergenza);

-        è prorogata al 30/06/13 la deduzione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e viene estesa alla spesa per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quello a pompa di calore funzionale alla produzione di acqua calda sanitaria;

-        è possibile destinare l'otto per mille dell'Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia;

-        sono detraibili dal reddito complessivo, esclusivamente per la parte eccedente i 40 euro, i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

 

 

 

27/02/2013

Fonte:

http://ascuoladibugie.blogosfere.it

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