Oneri deducibili dal reddito: contributi previdenziali obbligatori, contributi assistenziali obbligatori, contributi cassa professionisti, riscatto anni laurea

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, per la ricongiunzione, prosecuzione volontaria, il riscatto degli anni di laurea, il fondo casalinghe e per la cassa dei professionisti sono deducibili dal reddito.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina tutti gli oneri sostenuti dal contribuente che rientrano tra gli oneri deducibili. Si tratta di oneri per i quali c’è la deduzione dal reddito complessivo, cioè alcune spese sostenute dai contribuenti riducono l’ammontare del reddito complessivo sul quale si calcolano le imposte sul reddito da pagare ogni anno.

Gli oneri deducibili sono espressamente previsti dal TUIR all’art. 10 e riguardano l’abitazione principale, gli oneri fondiari, le spese mediche e di assistenza a disabili, gli assegni periodici e alimentari ed, infine, i contributi previdenziali. Tra questi ultimi, abbiamo i contributi previdenziali versati per forme di previdenza complementare e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Approfondiamo questi ultimi.

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali che sono versati per disposizioni di legge, quindi quelli obbligatori.

la deducibilità spetta al soggetto che li versa senza limiti di importo ed anche quando versa i contributi per un familiare fiscalmente a carico.

Sono deducibili dal reddito complessivo i seguenti contributi assistenziali e previdenziali obbligatori:

-         I contributi versati alla rispettive casse di appartenenza dei professionisti;

-         I premi Inail;

-        I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

-       I contributi agricoli unificati versati all’inps per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;

-      I contributi versati per la c.d. assicurazione casalinghe per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici;

-    I contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza per il riscatto degli anni di laurea.

-         I contributi per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi;

-         I contributi versati per la prosecuzione volontaria.

Pertanto, gli iscritti agli albi professionali (Avvocati, Ingegneri, Notai, Architetti, Geometri, Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.), possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alla propria cassa di appartenenza.

Premi INAIL e infortuni domestici. Sono deducibili le somme versate a titolo di premio all’INAIL, vista la loro natura di contributo assistenziale volto a garantire il lavoratore parasubordinato nell’ipotesi di infortunio o malattia. Analogamente, sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate all’INAIL relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici.

Ricongiunzione, prosecuzione volontaria e riscatto anni di laurea. In tutti e tre i casi c’è la deducibilità dei contributi versati. La risoluzione 298/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che qualunque sia la causa che origina il versamento, rientrano tra gli oneri deducibili. Sono deducibili anche i contributi versati ai fini della fruizione della pensione di reversibilità, per il riscatto di laurea del coniuge deceduto.

Fondo casalinghe. Sono deducibili dal reddito i contributi al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori derivanti da responsabilità familiari (le casalinghe), senza vincolo di subordinazione e senza retribuzione. Si tratta dei contributi versati volontariamente secondo le fasce di contribuzione stabilite dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con un decreto. Si tratta delle casalinghe che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta e che quindi sono iscritti al fondo su base volontaria.

Contributi pagati online con carta di credito. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 2007 precisa che ai fini del periodo di imposta di deduzione, è rilevante il momento del pagamento on-line e non quello del successivo addebito in conto del saldo della carta di credito.

 

30/06/2011

Fonte:

http://job.fanpage.it

 

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