Se l’acquisto di carburante viene effettuato tramite carte di credito o bancomat la scheda carburante non è necessaria

Con la Circolare n. 42/E del 9 novembre 2012 l`Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dal Decreto sviluppo relative alla soppressione della scheda carburante per i soggetti che effettuano l`acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Le modifiche normative introdotte dal Decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendono provvedere all`acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell`IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.

La norma esonera dall`obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all`adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d`imposta.

I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: secondo l`Agenzia Entrate la scelta dell`uno o dell`altro sistema di documentazione deve essere riferita al soggetto d`imposta in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d`imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l`eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell`attività.

Naturalmente:

non e` necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l`acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.

Se contestualmente all`acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, e` necessario che l`acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.

Inoltre, considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali "dedicati" all`attività svolta, la carta utilizzata per l`acquisto di carburante non e` necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all`attivita` d`impresa o artistica o professionale.

Documentazione delle operazioni

L`Agenzia Entrate ritiene necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l`attività economica, l`arte o la professione e che dall`estratto conto rilasciato dall`emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l`individuazione dell`acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale e` effettuato il rifornimento, nonché l`ammontare del relativo corrispettivo.

Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto "minimo" che deve risultare dalla documentazione dell`acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da se` che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un piu` agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore, dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione, possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

 

Rifornimenti self service

Il tema dei rifornimenti presso impianti self service non e` specifico oggetto della Circolare 42/E del 9 novembre 2012, ma lo era già stato per la Circolare dell`Agenzia Entrate n. 205/E del 12 agosto 1998, che aveva precisato che restano escluse dalla disciplina della scheda carburanti, tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione (per esempio ai rifornimenti effettuati durante l`orario di chiusura o presso distributori interamente automatizzati che operano senza l`ausilio di personale). Nelle ipotesi predette di esclusione dall`obbligo di compilazione della scheda continua ad applicarsi la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente: possono essere utilizzati a tal fine, i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l`adempimento in questione.

Quindi, in caso di rifornimenti self service, il contribuente ha due possibilità:

se effettua gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, non e` obbligato alla redazione della scheda carburante per detrarre l`IVA e dedurre il costo;

in caso contrario, non può includere il rifornimento nella scheda carburante ma deve chiedere al gestore l`emissione della fattura, inviando al gestore stesso i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.


Sintesi e soluzioni operative

In sintesi, la Circolare 42/E non prevede particolari formalismi (l`esonero dalla scheda carburante fa anche venir meno l`obbligo, per le imprese, di annotare i chilometri percorsi) ma solo vincoli di uniformità.

La Circolare 42/E non dispone nulla quanto alle modalità di registrazione degli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Si ritiene che la soluzione potrebbe essere rappresentata annotando nel registro degli acquisti IVA ogni singola ricevuta del pagamento o un documento periodico riepilogativo delle ricevute, integrati con:

i dati identificativi del contribuente e del veicolo (che nella ricevuta mancano);

l`indicazione dell`imposta scorporata e della quota detraibile.

Su questo aspetto si attendono però precisazioni da parte dell`Agenzia Entrate.

Si ricorda inoltre che la disciplina attuativa della c.d. "scheda carburante" e` stata prevista con il D.M. 7 giugno 1977; successivamente il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 ha dettato specifiche norme regolamentari che hanno modificato le regole di redazione della scheda carburante.

L`istituzione e la tenuta della scheda carburante rileva sia ai fini IVA, sia ai fini della deduzione del costo di acquisto dal reddito imponibile. Tale previsione si collega al divieto per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per casi particolari (per esempio le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi).

L`articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) ha aggiunto il comma 3-bis all`articolo 1 del D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che "In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all`imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all`obbligo di comunicazione previsto dall`articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all`obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".

Le novità non interessano il sistema delle "carte fedeltà" associate al contratto di "netting", in forza del quale il gestore dell`impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell`utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

 

Osservazioni finali

Una adeguata riflessione sulla reale possibilità data all'utente di fare a meno della carte carburanti è doverosa in quanto per legge (Dl 70/11), il regime "semplificato" degli acquisti di carburante vale solo quando tutte le operazioni (nessuna esclusa) vengono pagate con carta di credito o bancomat. Il che mette nella condizione il contribuente di sperare che nell'effettuare il pagamento non vi sia un guasto che potrebbe interessare il sistema informatico ma anche la semplice linea telefonica.
E sempre che il Gestore non si trovi nell'ennesima contestazione sull'annosa vicenda della commissione bancaria  che ha portato anche alla disdetta degli stessi operatori che non accettando la legge sulla gratuità delle stesse commissioni ne hanno sospeso il servizio.  

Vista l'ulteriore investitura legata al pagamento tramite moneta elettronica, sarebbe opportuno riaffermare il principio della gratuità data dalla legge di stabilità 2012 e dal Dl liberalizzazioni di gennaio (Dl 1/12).

 

25/11/2012

 

Fonte:
http://www.gestoricarburanti.it

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