Regole manutenzione impianto riscaldamento abitazione

Se le Associazioni Consumatori invitano con decaloghi e regole d’oro alla prudenza, è opportuno tenere sott’occhio la normativa che dispone, con il Decreto legislativo 192/2005, tempi e modalità per i controlli.

In particolare il testo di legge sostiene che “per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW” (quelli condominiali centralizzati, per esempio) i controlli vanno effettuati almeno ogni anno, sia che si tratti di impianti alimentati a combustibile liquido o solido, sia che si tratti di impianti alimentati a gas (allegato L, comma 1, par. a).

Gli impianti con potenza inferiore a 35 kW (quasi tutti quelli autonomi di appartamenti di dimensioni medie) devono essere verificati ogni due anni, qualora “il generatore di calore abbia un’anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto ( non a tiraggio forzato) installati all’interno di locali abitati”. Per gli altri impianti con potenza inferiore a 35kW, dunque le caldaie con tiraggio forzato e quelle a focolare aperto situate non in locali abitati, il decreto sancisce l’obbligo di controllo addirittura ogni quattro anni (allegato L, comma 1, par. b-c).

Dunque per i piccoli impianti non sembrerebbe necessario il controllo annuale, il costo del quale si aggira in media sui 60/70 euro per la normale manutenzione, 150 euro con il controllo della combustione che comunque, già prima di questa riforma, era obbligatorio ogni due anni.

Attenzione poi perché é prassi, da parte degli stessi manutentori, di avvisare telefonicamente gli utenti della scadenza del controllo annuale: quasi tutti fissano l’appuntamento, pensando ad un obbligo di legge. Alcuni sconti sono tuttavia possibili se si stipula un piccolo contratto di “fedeltà biennale” con il manutentore.

Riassumendo:
Controllo fumi (con annessa pulizia) ogni 4 anni: se la caldaia ha meno di 8 anni, ed è stagna oppure installata esternamente all’appartamento.
Controllo fumi (con annessa pulizia) ogni due anni: se la caldaia ha più di 8 anni ed è stagna oppure installata esternamente all’appartamento.
Se la caldaia è installata da meno di 8 anni ma è non stagna e installata all’interno dell’abitazione, i controlli di efficienza termica vanno effettuati ogni due anni.

Per le caldaie con potenza uguale o inferiore a 35 KW, in genere le caldaie singole, la normativa prevede che venga effettuato:

-       controllo e manutenzione ogni anno;

-       verifica del rendimento di combustione ogni due anni (prova dei fumi).

 

Per le caldaie con potenza superiore a 35 kW, in genere quelle centralizzate, la normativa prevede:

-       ulteriore controllo, normalmente a metà del periodo di riscaldamento, del solo rendimento di combustione;

-       controllo bimestrale del consumo di acqua con lettura del contatore;

-       controllo annuale, prima dell’accensione, del serbatoio di gasolio;

-       un controllo “interno” e quindi più approfondito del serbatoio stesso, ogni cinque anni, smontando la caldaia stessa;

-       pulizia della caldaia ogni volta che la temperatura dei fumi superi di 50 gradi centigradi quella rivelata a caldaia pulita;

-       controllo bimestrale del rendimento di combustione percentuale con rilevamento dell’anidride carbonica prodotta per i combustibili gassosi (metano) e mediante l’indice Bacharach per i combustibili liquidi (gasolio).

Tutti i controlli vanno annotati, per gli impianti sotto i 35 KW, sul “Libretto d’impianto” e per quelli di potenza superiore, sul “Libretto Centrale”. Il responsabile deve compilare e conservare il libretto di impianto, una vera e propria carta di identità dell’impianto che contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli effettuati da parte degli Enti Locali.

 

10/11/2007

Fonte:

http://www.businessonline.it

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